Art. 217-ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi e' presentata all'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorita' informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa. Le autorita' di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che e' stata raggiunta una decisione congiunta. ((L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010)). Il periodo di tre mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione:

  • a)eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate;
  • b)eventuali riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022. 37 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

… raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva setolto: , conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, aggiunto: l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010tolto: , la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate.aggiunto: . Il periodo di tre mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi …

b) eventuali riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio. tolto: 7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale … alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicanoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art217ter · fonte del testo

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