Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonche' ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilita' di esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art271 · fonte del testo

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