Art. 274-bis — Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)"Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
  • b)"prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
  • c)"imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
  • d)"intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
  • e)"aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art274bis · fonte del testo

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