Art. 344-bis — Regime di applicazione immediata

A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:

  • a)fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
  • b)classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
  • c)parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;
  • d)modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
  • e)stabilimento sul territorio italiano di societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
  • f)fondi propri accessori di una societa' di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
  • g)applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
  • h)applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;
  • i)applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
  • l)applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;
  • m)applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS puo':
  • a)disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
  • b)essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
  • c)procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo':
  • a)dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
  • b)determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
  • c)effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
  • d)prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;
  • e)effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies; A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art344bis · fonte del testo

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