Art. 222-ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri

Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o del requisito minimo di solvibilita' o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza. 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art222ter · fonte del testo

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