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[1]Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:

  • a)l'indicazione della corte di appello competente;
  • b)le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
  • c)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
  • d)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 51 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6665/2026

    20 marzo 2026

    L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 2938 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 37 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 62 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31086/2025

    27 novembre 2025

    Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 181 c.p.c. · Art. 49 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 65 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i. · Art. 94 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27909/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 292 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 27 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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