Art. 250 c.c.i.i. — Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Il procedimento e' regolato dall'articolo 41. Ad esso e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art250 · fonte del testo

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