Era stato proposto, in relazione all'art. 272 del progetto definitivo, il ripristino della formula già usata nel progetto preliminare, per l'ipotesi in cui il testatore non avesse compreso nella divisione tutti i suoi beni. Ho convenuto che la formula del progetto definitivo, che si limitava ad affermare la validità della divisione parziale compiuta dal testatore, non era sufficiente, dato che non determinava i criteri in base ai quali dovevano essere distribuiti i beni non divisi. Ho però rilevato che neppure la formula proposta era perfettamente adeguata, perchè il principio, per il quale i beni non divisi dal testatore sono divisi in conformità alla legge, se volesse significare che si procede a un supplemento di divisione secondo le norme contenute nel titolo IV, direbbe una cosa troppo ovvia e lascerebbe sempre lacunosa la disciplina della fattispecie; se invece volesse significare che quei beni sono divisi senz'altro secondo i criteri della successione ab intestato, direbbe una cosa che può in certi casi rappresentare una violazione della volontà del testatore. Se infatti questi ha determinato le quote astratte e in base ad esse ha proceduto alla distribuzione dei beni, o se comunque risulta che la sua volontà era nel senso di attribuire tutto il suo patrimonio agli eredi istituiti, è chiaro che i principi della successione all'intestato non possano trovare applicazione alcuna. In base a queste considerazioni ho formulato il secondo comma dell'art. 734 in maniera diversa, disponendo che i beni non divisi devono essere attribuiti conformemente alla legge, a meno che risulti che il testatore abbia voluto distribuire tutto il suo patrimonio, e quindi anche i beni accidentalmente non compresi nella divisione, fra gli eredi istituiti, nelle porzioni da lui esplicitamente o implicitamente stabilite. È chiaro che in tal caso non si fa luogo, in armonia alla regola generale, alla successione legittima, se non quando manchi effettivamente una disposizione del testatore. Non vi era poi bisogno di dire espressamente che, comunque, la divisione. anche se parziale, resta perfettamente valida.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 354