Codice civile

Art. 717 c.c. — Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho accolto (art. 717) un emendamento suggerito per l'art. 255 del progetto, che prevedeva la sospensione della divisione per ordine del giudice, quando questa potesse dar luogo a notevole pregiudizio dei condividenti; ma ho preferito parlare di pregiudizio al patrimonio, anzichè al valore del patrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 343

  • L'art. 264 del testo precedente stabiliva che le regole esposte negli articoli ad esso successivi si osservavano nel caso che non si potesse convenire per una divisione amichevole. Non essendo dubbio che il regolamento legale subentra quando le parti, pur essendo d'accordo sia sulla divisione, sia, in genere, sulla misura dei rispettivi diritti, non «hanno convenuto o non sono riuscite a convenire diversamente sui particolari, ho ritenuto superfluo l'articolo e l'ho soppresso. S'intende che, se fra le parti non regni accordo neppure sugli accennati punti fondamentali, s'instaurerà il relativo giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 344

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art717 · fonte del testo

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