Art. 735 c.c. — Preterizione di eredi e lesione di legittima

[1]La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e' nulla.

[2]Il coerede che e' stato leso nella quota di riserva puo' esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho raggruppato gli articoli 273 e 274 del progetto nell'art. 735, e apportato in sede di coordinamento al secondo di essi un notevole miglioramento. Ho cioè eliminato ogni dubbio sul punto che l'azione del coerede leso nella legittima dalla divisione operata dal testatore è vera e propria azione di riduzione e non di rescissione, ciò risultando dal principio dell'intangibilità della riserva.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 355

  • Era stato proposto il ripristino dell'art. 334 del progetto preliminare relativo agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari. Tale disposizione fu soppressa nella redazione del progetto definitivo, perchè fu rilevato che, se gli archivi e le raccolte avessero un preminente interesse pubblico, ricadrebbero nell'ambito delle leggi sul patrimonio storico e artistico e sull'ordinamento degli archivi di Stato, mentre per la tutela di semplici interessi privati non sarebbe conveniente dettare norme particolari in deroga al comune regime successorio. La norma proposta è fondata sul concetto che gli archivi e le raccolte familiari hanno valore non economico, ma puramente affettivo e che sono, in definitiva, più che un'attività, un onere della massa. Questo concetto non mi è sembrato esatto, perchè non è possibile stabilire a priori se le carte familiari non abbiano alcun valore economico, e pertanto non ho ritenuto opportuno il ripristino di una norma, che imporrebbe agli eredi limitazioni e oneri non giustificati da apprezzabili esigenze pratiche. DELLA COLLAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 356

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art735 · fonte del testo

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