Art. 1100 c.c. — Norme regolatrici
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 1100 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La domanda di accertamento della comunione non va necessariamente proposta unitamente a quella di divisione poiché è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e a far accertare l'inclusione in esso di uno o più beni in caso di contestazioni, ai fini dell'esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità dei cespiti o in funzione di una divisione che il condividente intenda successivamente richiedere.
Art. 1100 c.c. · Art. 1111 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 100 c.p.c.
In materia di benefici fiscali per la prima casa, la circostanza che l'acquirente sia già comproprietario con il coniuge, in regime di comunione ordinaria, di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, della nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi della lett. b della medesima disposizione, dovendosi escludere che tale preclusione scaturisca solo dalla comunione legale tra i coniugi.
Art. 1100 c.c. · Art. 159 c.c.
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Art. 1100 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 2247 c.c. · Art. 2555 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il primo capo del settimo titolo di questo libro regola la contitolarità della proprietà e degli altri diritti sulle cose. La disciplina è assai più compiuta che nel codice del 1865 e meglio ordinata al fine d'impedire che la situazione d'indivisione dei beni contraddica alle ragioni del progresso civile e della pubblica economia. Non è stato neppur qui necessario che la legge formulasse una sua propria teoria circa la struttura del rapporto di comunione. Questo compito delicato può ben rimanere alla dottrina: al fine pratico della legge è necessario e sufficiente determinare quali siano le facoltà che il singolo titolare del diritto indiviso può esercitare e i limiti di un tale esercizio; quali siano, invece, le facoltà che non possono essere esercitate se non raggiungendosi una certa maggioranza di partecipanti o la loro unanimità. Nel fare questa determinazione mi sono allontanato dai criteri direttivi del codice del 1865, eccessivamente ispirato al riguardo del diritto del singolo partecipante, per cui nessuna innovazione poteva essere apportata, anche se vantaggiosa per tutti, se non col consenso unanime di tutti i partecipanti. Conferendo più ampi poteri alla collettività, opportunamente organizzata, sia per le innovazioni sia per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non ho fatto che trarre alle sue logiche esplicazioni, anche in questo campo, il principio della subordinazione delle determinazioni individuali, non sempre illuminate o ispirate a ragioni degne di tutela, agli interessi generali, tuttavia debitamente e cautamente valutati.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 517
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1100 · fonte del testo
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