Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 81d.lgs. 77/1995
  • art. 113d.lgs. 77/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto

legislativo 11 giugno 1996, n. 336, promosso con ordinanza emessa il

9 gennaio 1998 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile

vertente tra Biasi Renato contro il comune di Fiumefreddo Bruzio ed

altra iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ordinanza

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione

all'esecuzione, il pretore di Cosenza, con ordinanza del 9 gennaio

1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.

81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal

decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;

che, ad avviso del rimettente, la prima delle norme censurate -

nel prevedere una forma di procedura esecutiva collettiva di tipo

concorsuale nei confronti di un ente locale che versi in stato di

dissesto - violerebbe l'art. 113 della Costituzione in quanto

l'intera procedura si svolgerebbe "in ambito amministrativo senza

alcun controllo giurisdizionale se non quello eventuale della

magistratura amministrativa con la conseguenza di una ingiustificata

degradazione di un diritto soggettivo perfetto, quale quello di

credito, ad un mero interesse legittimo";

che la suddetta procedura consentirebbe al commissario

liquidatore di transigere, secondo il proprio arbitrio, vertenze in

atto o pretese in corso senza alcuna forma di controllo

giurisdizionale, pregiudicando in tal modo la realizzazione del

principio della par condicio creditorum;

che, secondo il giudice a quo, l'art. 113 del citato d.lgs. n.

77 del 1995 - nel disporre la non assoggettabilità ad esecuzione

forzata delle somme di pertinenza degli enti locali destinate, con

atto amministrativo, all'espletamento dei servizi essenziali -

renderebbe impossibile al creditore procedente la tutela del proprio

credito a fronte di una dichiarazione negativa del tesoriere

dell'ente locale;

che, in tal modo, si determinerebbe, con la creazione di due

diverse categorie di creditori, una deroga al principio della

responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 del codice civile,

priva di giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza e

lesiva del principio di eguaglianza;

che la stessa disposizione - attribuendo rilevanza, nei rapporti

privatistici, ad un atto dell'ente esecutato avente natura meramente

previsionale e perciò di carattere generico ed impedendo al

creditore la verifica dell'effettiva destinazione delle somme -

violerebbe il diritto del creditore procedente a resistere in

giudizio, tutelato dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata;

che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato memoria insistendo nelle proprie

richieste ed in particolare rilevando come l'attuale disciplina del

risanamento finanziario degli enti locali dissestati di cui al d.lgs.

n. 77 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 336 del 1996,

"riprodurrebbe dal punto di vista strutturale" quella di cui

all'abrogato art. 21 del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella

legge 19 marzo 1993 n. 68, che questa Corte avrebbe già ritenuto

costituzionalmente legittima.

Considerato che difetta nell'ordinanza di rimessione la motivazione

della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel

giudizio principale e che non è neppure possibile desumere tale

rilevanza da una descrizione, pur sommaria, della fattispecie oggetto

della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;

che la diversità delle due norme congiuntamente denunciate

(delle quali, mentre l'una presuppone l'intervenuta dichiarazione di

dissesto dell'ente locale e dispone l'apertura di una procedura

concorsuale di liquidazione, l'altra stabilisce, in relazione ad una

esecuzione individuale, l'impignorabilità delle somme di pertinenza

degli enti locali destinate a determinati servizi pubblici

essenziali) non consente di ricostruire, neppure induttivamente, la

fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e

contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo

11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e

113 della Costituzione, dal pretore di Cosenza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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