Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto

legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di

finanza locale per il 1992), promosso con ordinanza emessa il 28

febbraio 1992 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,

nel procedimento esecutivo promosso da Del Giudice Teresa nei

confronti del comune di Pozzuoli ed altra, iscritta al n. 198 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo promosso da

Teresa Del Giudice nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Pretore

di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 28

febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e

113 della Costituzione e "in correlazione con gli artt. 826, 828, 830

e 2740 del codice civile, 514 e 545 del codice procedura civile e 4

della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11

"nella parte in cui prevede che non sono ammesse esecuzioni forzate

presso soggetti diversi dal tesoriere del Comune, della Provincia o

delle comunità montane e diversi dalle sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato";

che, ad avviso del Pretore, questa norma, stabilendo una

limitazione della responsabilità patrimoniale generale del debitore

con riferimento non già a determinati beni bensì a determinati

soggetti (nella specie l'esecuzione era stata promossa presso una

società concessionaria di un servizio di esattoria), sottrarrebbe

irragionevolmente la pubblica amministrazione alla tutela esecutiva e

contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.

138 del 1981, non prevedendo neppure, sul piano processuale, una

forma di contestazione, da parte del creditore procedente, della

specifica impignorabilità;

che dette caratteristiche della norma censurata sembrano al

giudice rimettente contrastare con i principi di ragionevolezza e con

quelli in tema di responsabilità della pubblica amministrazione,

nonché con il diritto di difesa in giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo il

decreto legge n. 11 del 1992 decaduto per mancata conversione;

Considerato che la norma impugnata è parte di un decreto legge

decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni,

di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione (vedi il

comunicato del Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta

Ufficiale n. 68, del 21 marzo 1992);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione

dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio

1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il

1992), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della

Costituzione, dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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