[1]Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

[2]1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. 2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario. 3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9. 4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 304/2011

    Questione infondata
    11 novembre 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.

    Art. 2700 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art131 · fonte del testo

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