Art. 57 c.p.c. — Attività del cancelliere

[1]Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

[2]Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

[3]Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31173/2025

    28 novembre 2025

    Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).

    Art. 57 c.p.c. · Art. 4 Delegificazione delle norme · Art. 2700 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 42 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art57 · fonte del testo

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