Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1983

Altra decisione · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 9, commi

quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317

(Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la

sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati) promosso con

ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Pretore di Narni, sul ricorso

proposto da Cianfruglia Fiorenzo contro la Regione Umbria, iscritta al

n. 289 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il Pretore di Narni dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre

1975, n. 706 e 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo della legge 3

maggio 1967, n. 317 disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al

pretore avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui viene irrogata la

sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, assumendo che

tali disposizioni contrasterebbero: a) con gli artt. 102, secondo comma

e 103, primo comma Cost., in quanto con esse il pretore sarebbe

trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in

organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione

in materia spettante al giudice amministrativo; b) con gli artt. 113,

secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai

poteri di cognizione e di decisione del Pretore-e correlativamente, al

diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di

sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità

della sanzione (artt. 4 e 5 l. 20/3/1865, n. 2248, all. E) nonché di

svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700

c.c.).

Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al

citato art. 9 l. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su

diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto,

non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa

impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del

1970);

che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al

sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate

(art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del

giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene

irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati

(ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel

corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di

prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o

accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola

anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi

sesto e undicesimo);

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Narni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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