Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 251/1989

    Parametro
    18 maggio 1989

    La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - diversamente dalla giurisdizione esclusiva, che determina uno spostamento della tutela dei diritti soggettivi dal giudice ordinario a quello amministrativo - concerne sempre la tutela degli interessi legittimi, anche quando nell'esercizio di essa sia necessario decidere in via incidentale questioni attinenti a diritti soggettivi. La risoluzione della controversia principale non è diretta ad assicurare la tutela di questi ultimi che, essendo conosciuti dal giudice ammnistrativo solo in via pregiudiziale ed incidentale e quindi senza dar luogo a giudicato, vengono in via principale pur sempre tutelati, con forza di giudicato, dinanzi al giudice ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento ivi sanciti, impedendo la norma impugnata che il giudice amministrativo, allorché si trovi a decidere questioni pregiudiziali di competenza del giudice ordinario, possa esperire i normali mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, sicché la medesima questione giuridica, definibile in modo organico e compiuto dinanzi al giudice ordinario adito in via principale, troverebbe invece ostacoli processuali insuperabili dinanzi al giudice amministratvo chiamato a deciderla in via incidentale).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 44 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 8 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per Pronunciare sulla questione principale. La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art8 · fonte del testo

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