Codice di procedura civile

Art. 769 c.p.c. — Istanza

Parte di questo testo si applica dal 31 ottobre 2027: nei primi tre commi, il giudice di pace e il suo cancelliere al posto del tribunale e del cancelliere del tribunale (d.lgs. 116/2017). Nel testo in vigore, inoltre, il secondo comma prosegue dopo «in cui ha sede il tribunale» con le parole «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale», aggiunte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lett. p), che qui mancano. Fonte: art. 32, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145.

[1]L'inventario puo' essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace. 88 90 155 160 179

[2]L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace. 88 90 155 160 179 178

[3]Il giudice di pace provvede con decreto. 88 90 155 160 179

[4]Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

155

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

179

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 8, lettera p)) che "all'articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 769 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16914/2026

    29 maggio 2026
    • Usufrutto

    In materia di usufrutto, l'inventario previsto dall'art. 1002 c.c., redatto nelle forme degli artt. 769 ss. c.p.c. - applicabili ai sensi dell'art. 777 c.p.c. - costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alla natura, consistenza, stato di conservazione e stima dei beni oggetto del diritto, con la conseguenza che le relative attestazioni sono contestabili solo mediante querela di falso. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso che le risultanze di c.t.u. espletate in un giudizio di petizione di eredità e divisione ereditaria potessero valere quale equipollente dell'inventario previsto dall'art. 1002 c.c. per la ricognizione dell'asse ereditario, difettando delle forme e dell'efficacia fidefacente proprie dell'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c.).

    Art. 769 c.p.c. · Art. 1002 c.c. · Art. 777 c.p.c. · Art. 2700 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18254/2025

    4 luglio 2025

    L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

    Art. 769 c.p.c. · Art. 9 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 775 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2021 al 26 novembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 8, lettera p)) che "all'articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art769 · fonte del testo

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