Art. 215 c.p.c. — Riconoscimento tacito della scrittura privata

[1]La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

  • 1)se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
  • 2)se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

[2]Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 215 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12443/2026

    4 maggio 2026

    La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

    Art. 215 c.p.c. · Art. 214 c.p.c. · Art. 2700 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 223 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 110/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile…

    Art. 318 c.p.c. · Art. 215 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/1991

    Parametro
    24 maggio 1991

    Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il…

    Art. 313 c.p.c. · Art. 215 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 426/1989

    Parametro
    18 luglio 1989

    Lintervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso cidice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. n. 317/1989.

    Art. 292 c.p.c. · Art. 215 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art215 · fonte del testo

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