L'art. 1367 applica in modo più comprensivo il principio di conservazione, già contenuto nell'art. 1132 del vecchio codice civile, e che risponde ad un'esigenza dell'intero ordinamento giuridico. In forza di questo suo carattere fondamentale, la portata del principio, per quanto attiene all'interpretazione, si è estesa all'intero contratto, e non solo alle singole clausole, allo scopo di significare che l'interpretazione complessiva delle clausole del contratto deve essere fatta in modo che questo risulti efficace anzichè senza effetto. A tale regola si deve anche ricollegare, per alcuni aspetti, l'altra dell'articolo 1371, secondo comma, per cui la comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso più conforme ai principi dell'ordine corporativo; con che si orienta l'interpretazione dei contratti nella direzione del dovere di solidarietà posto dall'art. 1175. Le pratiche generali, che si contrappongono agli usi suppletivi dell'art. 1340, sono richiamate nell'art. 1368 anche con riferimento ai contratti dell'imprenditore, allo scopo di escludere l'applicazione degli usi interpretativi del luogo in cui il contratto è stato concluso nell'ipotesi in cui solo uno dei contraenti sia imprenditore: il nuovo codice richiama, in tal caso, la pratica del luogo in cui è la sede dell'impresa pure quando il contratto si è perfezionato in altro luogo, e così soddisfa quell'esigenza di uniformità nel contenuto dei contratti d'impresa, alla quale si è accennato a proposito dei contratti per adesione (n. 612). Se poi entrambi i contraenti sono imprenditori, vien meno evidentemente l'eccezione e si applica la regola che richiama gli usi del locus contractus.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 625