Decreto IVA

Art. 51 d.P.R. 633/1972 — Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
  • 2)invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;
  • 3)inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di loro clienti e fornitori;
  • 4)invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relative alle operazioni stesse;
  • 5)richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
  • 6-bis)richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
  • 7)richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
  • 7-bis)richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. 20 Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). 116 Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. ((Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

116

La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto

Testo in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 51 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13080/2026

    7 maggio 2026

    In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7835/2026

    31 marzo 2026

    In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 54 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1423/2026

    22 gennaio 2026

    Ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.

    Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 173/2008

    Questione infondata
    23 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dato che il rimettente non indica le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione medesima con riferimento a tale parametro, indicato soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/2002

    Questione infondata
    26 febbraio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale. - V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.

    Art. 24 cost. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/2000

    Questione infondata
    6 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come già chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e dei doveri inderogabili di solidarietà primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quò - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perché il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 29 giugno 2024 — 1 gennaio 2027per 3 anni
  3. 22 febbraio 2024 — 29 giugno 2024per 4 mesi
  4. 17 luglio 2011 — 22 febbraio 2024per 13 anni
  5. 5 agosto 2009 — 17 luglio 2011per un anno
  6. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  7. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  8. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  9. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  10. 1 gennaio 1996 — 9 marzo 1999per 3 anni
  11. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 1996per 4 anni
  12. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  13. 28 aprile 1980 — 24 luglio 1982per 2 anni
  14. 1 febbraio 1979 — 28 aprile 1980per un anno
  15. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2024 al 29 giugno 2024. 60 parole aggiunte.

… del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. aggiunto: Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art51 · fonte del testo

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