Art. 18 — Contabilità semplificata per le imprese minori

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, ((non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita')), sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

  • a)il relativo importo;
  • b)le generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  • c)gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4. 146
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n.31

12a

La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art 3 comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980

L. 11 dicembre 2016, n. 232

146

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Nella determinazione degli utili netti d'impresa non sussiste disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori per quanto riguarda la possibilità di dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi i quali sono previsti, a norma dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, fra le componenti negative di reddito detraibili dalle imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sotto il profilo della disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi).

    Art. 18 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  4. 13 luglio 2011 — 1 gennaio 2017per 5 anni
  5. 28 giugno 2001 — 13 luglio 2011per 10 anni
  6. 1 gennaio 1992 — 28 giugno 2001per 9 anni
  7. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  8. 2 marzo 1983 — 30 aprile 1989per 6 anni
  9. 1 marzo 1980 — 2 marzo 1983per 3 anni
  10. 11 dicembre 1977 — 1 marzo 1980per 2 anni
  11. 29 marzo 1975 — 11 dicembre 1977per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 29 marzo 1975per 3 mesi
  13. 16 ottobre 1973 — 29 dicembre 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2023. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di tolto: 400 aggiunto: 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di tolto: 700 aggiunto: 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno …

… marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. tolto: 11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta … cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art18 · fonte del testo

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