Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18587/2026
Ai dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato transitati all'Agenzia delle Dogane, in forza dell'incorporazione disposta dall'art. 23-quater del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, non spetta, per effetto del mero trasferimento, il diritto a percepire l'indennità di amministrazione in misura pari a quella percepita dai dipendenti dell'Agenzia incorporante, inquadrati nelle medesime aree e posizioni economiche, senza che ciò determini una violazione dell'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, né del principio di parità di trattamento, di cui al successivo art. 45, atteso che la disciplina speciale ha previsto che a tale parificazione si pervenisse gradualmente tramite una riorganizzazione progressiva dell'Agenzia incorporante e che, sino al venir meno della suddivisione, originariamente prevista, delle due categorie di personale in sezioni separate, e, dunque, fino al 28 dicembre 2016, i dipendenti ex AAMS non erano destinati alle medesime mansioni di quelli dell'Agenzia delle Dogane.
Rv. 679568-01Rassegna di giugno 2026, p. 196Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego · Art. 1 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero · Art. 10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislativeDove leggere la sentenza