Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Impiegati di enti pubblici in genere

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 27 gennaio 2025 all’8 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18587/2026

    Rapporto di impiego › Trattamento economico e di quiescenza

    Ai dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato transitati all'Agenzia delle Dogane, in forza dell'incorporazione disposta dall'art. 23-quater del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, non spetta, per effetto del mero trasferimento, il diritto a percepire l'indennità di amministrazione in misura pari a quella percepita dai dipendenti dell'Agenzia incorporante, inquadrati nelle medesime aree e posizioni economiche, senza che ciò determini una violazione dell'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, né del principio di parità di trattamento, di cui al successivo art. 45, atteso che la disciplina speciale ha previsto che a tale parificazione si pervenisse gradualmente tramite una riorganizzazione progressiva dell'Agenzia incorporante e che, sino al venir meno della suddivisione, originariamente prevista, delle due categorie di personale in sezioni separate, e, dunque, fino al 28 dicembre 2016, i dipendenti ex AAMS non erano destinati alle medesime mansioni di quelli dell'Agenzia delle Dogane.

    Rv. 679568-01Rassegna di giugno 2026, p. 196Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego · Art. 1 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero · Art. 10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislativeDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17450/2026

    Revisore dei conti - Rapporto con l’ente - Contratto di lavoro autonomo - Sottoscrizione - Necessità - Delibera consiliare di nomina - Atto a valenza interna.

    Il rapporto tra il revisore dei conti e l'ente locale si costituisce necessariamente mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, la delibera consiliare di nomina rivestendo una valenza esclusivamente interna all'ente, che vincola quest'ultimo a contrattare con il revisore scelto.

    Rv. 678511-01Rassegna di giugno 2026, p. 26Art. 234 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 235 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 241 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16220/2026

    Rapporto di impiego › Svolgimento

    Comando di diritto pubblico - Rimborso ex art. 70, comma 12, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Ambito - Comando presso gli istituti di patronati di dipendenti delle organizzazioni promotrici ai sensi dell’art. 6, l. n. 152 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

    Il "comando" previsto dall'art. 6 della l. n. 152 del 2001 – il quale consente l'utilizzo, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici se da queste "comandati" - non è riconducibile all'istituto di matrice pubblicistica, in quanto non coinvolge pubbliche amministrazioni, essendo soggetti di diritto privato sia gli istituti di patronato che le loro organizzazioni promotrici, e non viene disposto con provvedimento di natura amministrativa del beneficiario, né nel suo esclusivo interesse; ne consegue che all'organizzazione promotrice non spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio personale comandato, atteso che tale diritto non è previsto dalla l. n. 152 del 2001 né può trovare base normativa in disposizioni, quali l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo prevedono in relazione al comando di diritto pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotta la fattispecie all'istituto del distacco privatistico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha escluso il diritto al rimborso dell'organismo promotore relativamente al comando di tre lavoratori presso un istituto di patronato).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 679309-01Rassegna di maggio 2026, p. 207 ↗Art. 6 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale · Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 30 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9674/2026

    Rapporto di impiego › Trattamento economico e di quiescenza

    Art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012 - Divieto - Ambito - Interpretazione - Cessazione rapporto di lavoro per maturazione dei requisiti pensionistici - Sufficienza - Esclusione - Accesso concreto al trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento - Limiti di durata - Legittimità - Fattispecie.

    Ai fini dell'operatività del divieto di attribuzione di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, non è sufficiente che il diverso rapporto di lavoro sia cessato per maturazione dei requisiti pensionistici, essendo, altresì, necessaria l'effettiva percezione di un trattamento pensionistico, solo in presenza del quale è integrata la fattispecie normativa volta a evitare il cumulo di redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'invalidità dell'incarico di Sovraintendente di fondazioni lirico-sinfoniche in quanto conferito a soggetto già cessato dalle funzioni di Direttore di teatro per raggiungimento dei limiti di età, nonostante il lavoratore avesse scelto di non percepire la pensione, pur avendone maturato requisiti).

    Rv. 678736-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 316 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5477/2026

    Rapporto di impiego › Trattamento economico e di quiescenza

    L'art. 45 del c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, nel prevedere che gli enti del comparto possono istituire mense di servizio o attribuire buoni pasto sostitutivi, non ha attribuito ai dipendenti un diritto soggettivo, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione, come desumibile dal tenore letterale della norma e dalla previsione della necessaria compatibilità dei relativi costi con le risorse finanziarie dell'ente.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Interpretazione

    Rv. 678081-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 292 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3976/2026

    Pubblico impiego privatizzato - Patto di stabilità degli enti locali - Inosservanza della disciplina - Divieto di assunzione di personale - Ambito di applicazione.

    In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

    Rv. 677832-01Rassegna di febbraio 2026, p. 102 ↗Art. 24 c.a.d.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1003/2026

    Rapporto di impiego › Svolgimento

    Personale scolastico - Progressione economica orizzontale - Fasce stipendiali - Compimento del periodo di tempo utile al passaggio di fascia - Art. 79 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Tabelle - Lettura combinata - Necessità - Effetti - Fattispecie.

    In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).

    Rv. 677553-01Rassegna di gennaio 2026, p. 91 ↗Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31920/2025

    Rapporto di impiego › Trattamento economico e di quiescenza

    Pubblico impiego privatizzato - Prima posizione economica ex art. 50 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Attribuzione - Condizioni.

    In tema di personale scolastico ATA a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica di cui all'art. 50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non è sufficiente il mero superamento dell'apposito corso di formazione, occorrendo, altresì, l'utile collocazione nella graduatoria formata in ossequio ai parametri indicati nel medesimo art. 50, oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25 luglio 2008, espressamente rinvia.

    Classificata anche sotto: Istruzione e scuole

    Rv. 677125-01Rassegna di dicembre 2025, p. 145 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28902/2025

    Rapporto di impiego › Svolgimento

    Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria ex art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica · Lavoro

    Rv. 677016-01Rassegna di novembre 2025, p. 93 ↗Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 30 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22800/2025

    Rapporto di impiego › Trattamento economico e di quiescenza

    Personale scuola pubblica - Svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ex art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012 - Indennità - Determinazione - Modalità - Corresponsione in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente - Conseguenze.

    In tema di personale della scuola pubblica, al dipendente assegnato a svolgere le superiori funzioni di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA), ex art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012, deve essere corrisposta un'indennità pari al differenziale fra il trattamento spettante al direttore amministrativo di prima assunzione e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo incaricato, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. 25 luglio 2008; l'indennità così determinata va riconosciuta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo totale da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.

    Classificata anche sotto: Istruzione e scuole

    Rv. 676157-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 316 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

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