Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita' consolari e diplomatiche. E' ammessa la possibilita' di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche' di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalita' di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorita' consolari e diplomatiche. Esclusivamente in relazione all'attivita' di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessita' ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo svolgimento delle attivita' all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16220/2026

    25 maggio 2026

    Il "comando" previsto dall'art. 6 della l. n. 152 del 2001 – il quale consente l'utilizzo, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici se da queste "comandati" - non è riconducibile all'istituto di matrice pubblicistica, in quanto non coinvolge pubbliche amministrazioni, essendo soggetti di diritto privato sia gli istituti di patronato che le loro organizzazioni promotrici, e non viene disposto con provvedimento di natura amministrativa del beneficiario, né nel suo esclusivo interesse; ne consegue che all'organizzazione promotrice non spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio personale comandato, atteso che tale diritto non è previsto dalla l. n. 152 del 2001 né può trovare base normativa in disposizioni, quali l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo prevedono in relazione al comando di diritto pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotta la fattispecie all'istituto del distacco privatistico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha escluso il diritto al rimborso dell'organismo promotore relativamente al comando di tre lavoratori presso un istituto di patronato).

    Art. 6 · Art. 70 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 207 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art6 · fonte del testo

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