Art. 130 — Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Testo vigente dal 21 aprile 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 130, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    1 aprile 2025

    L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

    Art. 130

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 252 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/2002

    Questione infondata
    12 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'INPS la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili. Infatti identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e i giudici 'a quibus' non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - Cfr. citate ordinanze n. 366/2001 e n. 90/2001.

    Art. 130 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 77 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 366/2001

    Questione infondata
    16 novembre 2001

    Manifesta infondatezza - in quanto identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata né il giudice 'a quò propone argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati o tali da indurre la Corte a modificare il suo orientamento - della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denunziato, per violazione dell’art. 77, primo comma, Cost., in relazione alla legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui stabilisce che l’INPS “è passivamente legittimato” nei giudizi relativi alla concessione di provvidenze economiche spettanti a titolo di invalidità civile. - V. ordinanza n. 90/2001. A.M.M.

    Art. 130 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 77 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, nella parte in cui prevede una separazione tra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici. Infatti il giudizio 'a quò ha ad oggetto la domanda di corresponsione degli interessi legali da parte dell'Inps, rispetto alla quale non assumono alcun rilievo le norme che disciplinano la fase di accertamento o di erogazione del trattamento previdenziale. M.R.

    Art. 130 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art130 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari