L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. ((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso))

Testo vigente dal 23 agosto 2013

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17966/2026

    4 giugno 2026

    In tema di provvidenze per l'editoria, il beneficio del prepensionamento previsto dall'art. 37 della l. n. 416 del 1981, che presuppone l'ammissione alla cassa integrazione salariale straordinaria nel rispetto dei limiti numerici e degli accordi collettivi raggiunti, spetta anche ai dipendenti che al momento dell'ammissione operino presso altra impresa in regime di distacco, in quanto quest'ultimo rappresenta fenomeno organizzativo interno che non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro, che permane in capo alla distaccante ed è compatibile con il collocamento del lavoratore distaccato in integrazione salariale straordinaria.

    Art. 30 · Art. 37 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria · Art. 41 cost. · Art. 35 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

    Rassegna di giugno 2026, p. 193

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16220/2026

    25 maggio 2026

    Il "comando" previsto dall'art. 6 della l. n. 152 del 2001 – il quale consente l'utilizzo, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici se da queste "comandati" - non è riconducibile all'istituto di matrice pubblicistica, in quanto non coinvolge pubbliche amministrazioni, essendo soggetti di diritto privato sia gli istituti di patronato che le loro organizzazioni promotrici, e non viene disposto con provvedimento di natura amministrativa del beneficiario, né nel suo esclusivo interesse; ne consegue che all'organizzazione promotrice non spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio personale comandato, atteso che tale diritto non è previsto dalla l. n. 152 del 2001 né può trovare base normativa in disposizioni, quali l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo prevedono in relazione al comando di diritto pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotta la fattispecie all'istituto del distacco privatistico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha escluso il diritto al rimborso dell'organismo promotore relativamente al comando di tre lavoratori presso un istituto di patronato).

    Art. 30 · Art. 6 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale · Art. 70 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 207 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24650/2025

    5 settembre 2025

    Ai contratti di distacco temporaneo di personale in ambito comunitario - relativi a lavoratori dipendenti (nella specie, autisti) di un'impresa distaccante stabilita in un altro Stato dell'Unione europea, temporaneamente operanti, sul territorio italiano, presso un'impresa italiana "distaccataria" - si applica la normativa eurounitaria di settore e quella nazionale che ne ha dato attuazione, mentre deve escludersi l'applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale riguarda esclusivamente il distacco nazionale tra imprese entrambe italiane.

    Art. 30

    Rassegna di settembre 2025, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    1 aprile 2025

    In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

    Art. 30 · Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 253 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2004 al 23 agosto 2013. 90 parole aggiunte.

… dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. aggiunto: 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art30 · fonte del testo

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