Codice dell’amministrazione digitale

Art. 24 c.a.d. — Firma digitale

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le ((Linee guida)), la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare ((di firma digitale)) e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. ((Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.)) L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • a)il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
  • b)il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
  • c)il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3976/2026

    23 febbraio 2026

    In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

    Art. 24 c.a.d.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 6 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare aggiunto: di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'usoaggiunto: . Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art24 · fonte del testo

Iuspedia

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