Corte di cassazione · Massimario

Fallimento ed altre procedure concorsuali

Voce 081 della classificazione del Massimario

379 massime classificate sotto la voce (304 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 75ª delle 75 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025

    Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 69 CCII - Interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore e assenza di colpa del consumatore - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.

    Rv. 675922-01Rassegna di luglio 2025, p. 74Art. 69 c.c.i.i. · Art. 70 c.c.i.i. · Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672/2025

    Piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore - Creditore che ha violato il merito creditizio o contribuito colpevolmente al sovraindebitamento - Legittimazione all'opposizione e al reclamo - Limiti.

    In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

    Rv. 675803-01Rassegna di luglio 2025, p. 72Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 69 c.c.i.i. · Art. 70 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20725/2025

    Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Creditore bancario - Violazione dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB - Dovere di assumere in ogni caso ulteriori informazioni oltre a quelle fondate sulle dichiarazioni del consumatore - Esclusione - Valutazione caso per caso - Accertamento e apprezzamento del fatto - Insindacabilità in sede di legittimità.

    In tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.

    Rv. 675468-01Rassegna di luglio 2025, p. 73Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20184/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Liquidazione › Effetti › Per i creditori

    In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

    Classificata anche sotto: Credito

    Rv. 675423-01Rassegna di luglio 2025, p. 66Art. 83 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19965/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

    Rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. - “Imprese del gruppo” - Artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999 - Applicabilità - Condizioni.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di estensione dell'amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c., le imprese considerate sono, per ciò solo, "imprese del gruppo" e ciò benché, in ambito consortile, la capogruppo possa rappresentare uno strumento di servizio alle imprese partecipanti.

    Rv. 675241-01Rassegna di luglio 2025, p. 59Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19608/2025

    Reclamo ex art. 26 l.fall. - Legittimazione - Parte processuale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    Al giudizio di reclamo ex art. 26 l.fall., in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase di adozione del decreto reclamato, non si applica il principio per cui non è legittimato all'impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non abbia assunto formalmente la veste di parte processuale.

    Rv. 675799-01Rassegna di luglio 2025, p. 56Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19608/2025

    Notifica o comunicazione integrale del provvedimento - A soggetto interessato ex art. 26, comma 3, l.fall. - Idoneità - Espressa disposizione del giudice - Necessità - Esclusione.

    La notifica o comunicazione integrale del provvedimento fatta dall'organo concorsuale al soggetto interessato a norma dell'art. 26, comma 3, secondo periodo, l.fall., ancorché non esplicitamente disposta dal giudice, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di dieci giorni.

    Rv. 675799-02Rassegna di luglio 2025, p. 57Art. 136 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19199/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

    Art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Vendita di aziende in esercizio - Applicazione - Alienazione di beni - Esclusione.

    La speciale disciplina prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (come interpretato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 136 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 6 del 2014) - che consente e, anzi, impone agli organi dell'amministrazione straordinaria di mettere in secondo piano o, comunque, di non considerare di per sé risolutivo il profilo del prezzo della vendita - si giustifica e si applica solo nel caso di "vendite di aziende in esercizio" e non anche nel diverso caso di "alienazione di beni", regolato dall'art. 62 del citato d.lgs.

    Rv. 675797-01Rassegna di luglio 2025, p. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18118/2025

    Sovraindebitamento - Procedimento di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012 - Apertura - Arresto - Condizioni - Fondamento.

    In tema di sovraindebitamento, il procedimento di liquidazione dei beni previsto dagli artt. 14- ter e ss. della l. n. 3 del 2012, in seguito all'apertura della procedura da parte del tribunale, può essere arrestato, al pari del fallimento, esclusivamente per effetto della volontà di tutti i creditori che, non presentando le domande di partecipazione, evitano, in fatto, che si proceda alla liquidazione dei beni (se non nei limiti in cui sia necessario per il pagamento delle prededuzioni) e impongono così la pronuncia del decreto di chiusura del procedimento.

    Rv. 675226-01Rassegna di luglio 2025, p. 35Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-duodecies Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17667/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

    Amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Consecuzione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di crediti prededucibili - Rilevanza dell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Negazione - Fondamento.

    La prededuzione riconosciuta nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non può trasferirsi alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, non essendo configurabile una consecuzione tra le due, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità e senza che, ad esiti diversi, conduca l'art. 54 del d.lgs. n. 159 innanzi citato che regola il trattamento del credito solo nell'ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori di esso.

    Rv. 675223-01Rassegna di giugno 2025, p. 36Art. 54 codice antimafiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17721/2025

    Concordato minore - Nomina del commissario giudiziale - Deposito di un fondo spese - Inottemperanza - Condizioni - Limiti.

    (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 675794-01Rassegna di giugno 2025, p. 36Art. 47 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 78 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025

    Concordato minore - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675219-01Rassegna di giugno 2025, p. 35Art. 111 cost. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 77 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17501/2025

    Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione - Cessazione di diritto degli effetti - Inadempimento - Modificazione della proposta ex art. 14, comma 4-ter della l. n. 3 del 2012 - Esclusione - Fondamento.

    In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace.

    Rv. 675792-01Rassegna di giugno 2025, p. 34Art. 11 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 13 Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025

    Liquidazione controllata - Postergazione del credito ex art. 2467 c.c. - Inesigibilità - Debiti scaduti - Inclusione - Fondamento.

    In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.

    Rv. 675220-01Rassegna di giugno 2025, p. 35Art. 2467 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11449/2025

    Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.

    La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674528-01Rassegna di aprile 2025, p. 54Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 739 c.p.c. · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11451/2025

    Sovraindebitamento - Provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fattispecie.

    Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674529-01Rassegna di aprile 2025, p. 55Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 7 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10243/2025

    Sovraindebitamento - Reclamo avverso il decreto di formazione dello stato passivo - Legittimazione passiva del liquidatore - Sussistenza.

    In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.

    Rv. 674272-01Rassegna di aprile 2025, p. 39Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 10 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 737 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10243/2025

    Reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Rinvio all'art. 739 c.p.c. - Decorrenza del termine di proposizione - Comunicazione da parte del liquidatore del decreto - Compatibilità.

    In tema di sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore.

    Rv. 674272-02Rassegna di aprile 2025, p. 39Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 739 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9452/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Liquidazione › Formazione dello stato passivo

    Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata ai commissari - Improcedibilità del ricorso in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c. - Sussistenza - Sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio della controparte - Esclusione - Ragioni.

    Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.

    Rv. 674267-01Rassegna di aprile 2025, p. 28Art. 348 c.p.c. · Art. 87 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9455/2025

    Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di revoca dell'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

    In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674507-01Rassegna di aprile 2025, p. 28Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9455/2025

    Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di inammissibilità della proposta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Decreto reso sul reclamo avverso il diniego di omologazione o avverso l'avvenuta omologazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

    In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674507-02Rassegna di aprile 2025, p. 29Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549/2025

    Sovraindebitamento - Omologazione del piano del consumatore - Creditore privilegiato - Sorte della parte incapiente - Diritto ad un ulteriore soddisfacimento quale credito chirografario - Sussistenza.

    In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

    Rv. 674465-01Rassegna di aprile 2025, p. 29Art. 7 Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9332/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

    Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Prestazioni rese dopo l'apertura della procedura - Prededucibilità del credito - Condizioni - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Effetti - Fattispecie.

    In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).

    Rv. 674461-01Rassegna di aprile 2025, p. 27Art. 1373 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8883/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Liquidazione › Formazione dello stato passivo › Opposizioni

    Liquidazione coatta amministrativa - Sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo deliberata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 - Rimedi esperibili - Appello - Esclusione - Fondamento.

    In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 (16/11/2015), la sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo non è appellabile ma ricorribile per cassazione, in forza della interpretazione letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs.

    Rv. 674265-01Rassegna di aprile 2025, p. 18Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1296/2025

    Liquidazione coatta amministrativa › Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

    Liquidazione coatta amministrativa - Esercizio provvisorio - IRAP - Valore della produzione netta - Proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica - Vendita di cespiti - Esclusione - Fondamento.

    In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 673624-01Rassegna di gennaio 2025, p. 139Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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