Art. 69 c.c.i.i. — Condizioni soggettive ostative

Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (( Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. ))

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 69 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025

    24 luglio 2025

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.

    Art. 69 c.c.i.i. · Art. 70 c.c.i.i. · Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672/2025

    22 luglio 2025

    In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

    Art. 69 c.c.i.i. · Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 70 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 72 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 59 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

… aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo tolto: 1 aggiunto: 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologatolto: , anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo aggiunto: per contestare la convenienza della proposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art69 · fonte del testo

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