Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. ((Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.)) Con il decreto di cui al comma 1, ((primo periodo,)) il giudice:

  • a)dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa;
  • b)ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
  • c)assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
  • d)su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
  • a)e' stata disposta la sospensione generale ((dalle azioni esecutive e cautelari)) e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
  • b)e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
  • c)la nomina e' richiesta dal debitore. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. (( Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. )) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 78 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17721/2025

    30 giugno 2025

    (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 78 c.c.i.i. · Art. 47 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 45 parole tolte, 181 parole aggiunte in 4 capoversi.

… la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. aggiunto: Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con il decreto di cui al comma 1, aggiunto: primo periodo, il giudice:

d) su istanza del debitoretolto: , dispone che, aggiunto: dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivotolto: , non possono, sotto pena di nullita', aggiunto: non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive tolto: individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati aggiunto: e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anterioreaggiunto: , le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) e' stata disposta la sospensione generale tolto: delle azioni esecutive individuali aggiunto: dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

c) la nomina e' richiesta dal debitore. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. tolto: Nella comunicazione aggiunto: Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata tolto: o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria aggiunto: ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art78 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari