Art. 124-bis — Verifica del merito creditizio

((Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalita' di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.)) 120 ((La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.)) 120 ((Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.)) 120 ((Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.)) 120 ((La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.)) 120 ((Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.)) 120 ((Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:))

  • a)((chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la rilevanza e gli effetti sulla decisione;))
  • b)((esprimere la propria opinione al finanziatore;))
  • c)((chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.)) 120 ((Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).)) 120 ((Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresi' il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sara' svolto da un terzo.)) 120 ((Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.)) 120 ((Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.)) 120 La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212

120

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

Testo vigente dal 10 gennaio 2026

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 124-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025

    24 luglio 2025

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.

    Art. 124-bis · Art. 69 c.c.i.i. · Art. 70 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672/2025

    22 luglio 2025

    In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

    Art. 124-bis · Art. 69 c.c.i.i. · Art. 70 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20725/2025

    22 luglio 2025

    In tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.

    Art. 124-bis

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 73 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 10 gennaio 2026. 28 parole tolte, 640 parole aggiunte in 4 capoversi.

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore tolto: valuta il aggiunto: svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore tolto: sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dalaggiunto: . Ferme le finalita' di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, tolto: ottenute consultando aggiunto: sulla base della consultazione di una banca dati pertinentetolto: . aggiunto: e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore tolto: aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il aggiunto: svolge una nuova valutazione del merito creditizio del tolto: medesimo aggiunto: consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del creditoaggiunto: . Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:

aggiunto: a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

aggiunto: b) esprimere la propria opinione al finanziatore;

aggiunto: c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a). Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresi' il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sara' svolto da un terzo. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art124bis · fonte del testo

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