Art. 13 — Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 1 L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei crediti impignorabili ((...)), autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 1 5 I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. 1 I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione ((, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,)) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 5 Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»". Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

5

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17501/2025

    29 giugno 2025

    In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace.

    Art. 13 · Art. 11 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

    Rassegna di giugno 2025, p. 34 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 25 dicembre 2020. 13 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore,tolto: , il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che … all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei crediti impignorabili tolto: e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo,aggiunto: ..., autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, … in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezioneaggiunto: , compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. tolto: 4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non … si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art13 · fonte del testo

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