Corte di cassazione · Massimario

Enti pubblici

Voce 078 della classificazione del Massimario

14 massime, da pronunce dal 1 giugno 2025 al 18 giugno 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Enti pubblici economici e non economici5 massime
  • Soppressione ed estinzione5 massime
  • Patrimonio2 massime
  • Personale degli enti pubblici2 massime

Massime della Corte di cassazione

14 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20534/2026

    Soppressione ed estinzione

    Servizio sanitario nazionale - Enti ospedalieri disciolti - Trasferimento dei beni ai comuni - Vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. - Ambito oggettivo - Inclusione dei beni produttivi di reddito mobili e immobili - Fondamento.

    In tema di riforma sanitaria, il vincolo di destinazione originariamente previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), della l. n. 833 del 1978 e dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - ratione temporis applicabile - riguardava tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri disciolti e trasferiti ope legis ai comuni, compresi i beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, in quanto anch'essi funzionali al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 678986-01Rassegna di giugno 2026, p. 95Art. 65 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 66 Istituzione del servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 20537/2026

    Enti pubblici economici e non economici

    Nomina e revoca del direttore generale - Giurisdizione del giudice ordinario - Espressione dei poteri autoritativi dell'ente quali atti di macroorganizzazione - Esclusione - Ragioni.

    Le controversie relative ai provvedimenti di nomina e revoca dell'incarico di direttore generale di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali provvedimenti non sono atti di macro-organizzazione, espressione di potestà pubblica e autoritativa, non attenendo alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi, bensì all'individuazione del soggetto che, previa stipulazione di un contratto di diritto privato, andrà a ricoprire tale incarico, o alle successive vicende di tale contratto.

    Rv. 679448-01Rassegna di giugno 2026, p. 209Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19984/2026

    Patrimonio

    Immobili - Enti previdenziali - Dismissione - Determinazione del prezzo - Decreto ministeriale attuativo - Contrasto con fonte primaria - Disapplicazione in via incidentale.

    In tema di dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, il d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2004 - adottato in attuazione del d.l. n. 41 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004 - ha natura meramente attuativa, limitandosi a specificare i criteri tecnico-procedurali per la determinazione dei coefficienti aggregati di abbattimento del prezzo; ne consegue che le sue disposizioni, ove incompatibili con la disciplina dettata dal decreto-legge e dalla legge di conversione, devono essere disapplicate dal giudice in quanto illegittime per contrasto con la legge.

    Rv. 678562-02Rassegna di giugno 2026, p. 88Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7497/2026

    Soppressione ed estinzione

    Estinzione della soggettività giuridica - Esclusione - Condizioni.

    La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività ogniqualvolta, nonostante il trasferimento della totalità dei rapporti facenti capo allo stesso, di una parte di essi sia prevista la liquidazione ad opera non già degli organi ordinari dell'ente subentrato nei suddetti rapporti bensì di un organo appositamente istituito.

    Rv. 678207-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 229 ↗Art. 110 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4187/2026

    Patrimonio

    Servizio sanitario nazionale - Riforma del 1992 - USL costituite in aziende con personalità giuridica pubblica - Trasferimento alle aziende dei beni dei Comuni ai sensi degli artt. 1, lett. p., l. n. 421 del 1992 e 5, d.lgs. n. 502 del 1992 - Condizioni.

    A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, attuata con la l. n. 421 del 1992 e con il d.lgs. n. 502 del 92, alle aziende sanitarie locali dotate di personalità giuridica pubblica sono stati trasferiti il patrimonio immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della suddetta legge faceva parte del patrimonio dei comuni, nonché i beni immobili, che, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 677449-01Rassegna di febbraio 2026, p. 60 ↗Art. 65 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 66 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 5 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3098/2026

    Enti pubblici economici e non economici

    In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

    Classificata anche sotto: Corte dei conti

    Rv. 677819-01Rassegna di febbraio 2026, p. 95 ↗Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti · Art. 18 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione · Art. 10-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    Personale degli enti pubblici

    Indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70 del 1975 - Dipendenti degli enti del cd. parastato già assunti alla data del 31 dicembre 1995 - Mancata opzione per il sistema del t.f.r. - Base di calcolo dell'indennità - Quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale - Ricomprensione - Esclusione - Ragioni

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 677849-01Rassegna di febbraio 2026, p. 97 ↗Art. 2120 c.c. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33334/2025

    Soppressione ed estinzione

    La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

    Classificata anche sotto: Associazioni e fondazioni

    Rv. 677206-01Rassegna di dicembre 2025, p. 73 ↗Art. 676 c.c. · Art. 677 c.c. · Art. 1256 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24556/2025

    Personale degli enti pubblici

    Ente autonomo regionale "Teatro Massimo Bellini" di Catania - Personalità giuridica di diritto pubblico - Conseguenze - Personale dipendente - Disciplina applicabile - Compenso per lavoro straordinario - Autorizzazione del datore di lavoro - Necessità.

    Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente lirico regionale "Teatro Massimo Bellini", ai sensi dell'art. 1 della l.r. Sicilia n. 19 del 1986, comporta l'applicazione del regime previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con conseguente necessità, ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, che lo stesso sia autorizzato dal datore di lavoro.

    Rv. 676183-01Rassegna di settembre 2025, p. 92 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22104/2025

    Soppressione ed estinzione

    Estinzione del Consorzio ASIREG - Al momento dell'entrata in vigore della l.r.

    Calabria n. 24 del 2013 - Esclusione - Ragioni. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria (ASIREG) si è estinto non già al momento dell'entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24 del 2013 - che si è limitata a prevedere l'accorpamento nel Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) dei consorzi provinciali preesistenti -, bensì soltanto al termine della procedura di effettivo accorpamento, ossia con il conferimento all'ente accorpante di tutti i beni e rapporti giuridici degli enti accorpati, disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

    Rv. 675474-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 82 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari