Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20534/2026
Servizio sanitario nazionale - Enti ospedalieri disciolti - Trasferimento dei beni ai comuni - Vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. - Ambito oggettivo - Inclusione dei beni produttivi di reddito mobili e immobili - Fondamento.
In tema di riforma sanitaria, il vincolo di destinazione originariamente previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), della l. n. 833 del 1978 e dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - ratione temporis applicabile - riguardava tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri disciolti e trasferiti ope legis ai comuni, compresi i beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, in quanto anch'essi funzionali al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale.
Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica
Rv. 678986-01Rassegna di giugno 2026, p. 95Art. 65 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 66 Istituzione del servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza