Codice civile

Art. 676 c.c. — Effetti dell'accrescimento

[1]L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

[2]I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 676 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33334/2025

    20 dicembre 2025

    La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

    Art. 676 c.c. · Art. 677 c.c. · Art. 1256 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto definitivo aveva soppresso l'istituto dell'accrescimento ritenendolo fondato sopra un'artificiosa presunzione di volontà del testatore. Ma la soppressione è stata accolta sfavorevolmente. Si è rilevato che l'istituto, criticato soltanto da qualche scrittore e conservato quasi in tutti i codici moderni, è giustificato, oltre che da una fondata presunzione della volontà del testatore, da profonde ragioni di carattere economico, in quanto può utilmente concorrere a impedire il frazionamento della proprietà. Tale avviso mi ha indotto a conservare l'istituto. Ma, pur conservandolo, non ho potuto accettare la disciplina che era stata predisposta dal progetto preliminare. È vero che la regolamentazione data dal codice del 1865. È ritenuta eccessivamente formalistica; ma, nell'attenuare il rigore formale, non si può prescindere da taluni requisiti essenziali della congiunzione nella chiamata senza distruggere o rendere quanto meno incerta quella presunzione di volontà che sta a base dell'accrescimento. Il progetto preliminare, nell'intento di temperare il formalismo del codice, aveva ammesso all'accrescimento tanto se la vocazione congiuntiva fosse fatta senza determinazione di parti, quanto se fosse fatta con determinazione di parti, sia uguali, sia disuguali. Questo criterio di larghezza non mi è sembrato giustificato, poichè, quando le quote dei diversi chiamati sono disuguali, viene meno il fondamento razionale dell'accrescimento. Pertanto, senza seguire i criteri informatori del progetto preliminare, ho sottoposto a revisione la disciplina dettata dal codice del 1865, ispirandomi al concetto di attenuarne le asprezze formali, nei limiti consentiti dalla necessità logica di non distruggere o alterare la base dell'accrescimento. Rendo conto delle innovazioni apportate trattando separatamente dell'accrescimento tra coeredi e di quello fra collegatasi. È noto che l'accrescimento fra coeredi è ammesso dal codice del 1865 quando ricorre quel complesso di requisiti formali che la dottrina ha sinteticamente indicato con l'espressione «coniunctio re et verbis». Occorre, cioè, che i diversi chiamati siano stati istituiti con uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione, senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti. Ho anzitutto attenuato il primo requisito formale, stabilendo che, ai fini dell'accrescimento, è necessaria la chiamata col medesimo testamento, senza richiedere altresì l'unità della disposizione. Inoltre, per quanto concerne l'altro requisito della distribuzione delle parti, ho voluto eliminare una certa incongruenza a cui da luogo il sistema formalistico vigente. Secondo il codice del 1865, se il testatore assegna le parti in termini generici, come «in parti uguali» o «in uguali porzioni», ha luogo l'accrescimento; se viceversa il testatore, pur facendo una parità di posizione, ai diversi chiamati, determina aritmeticamente le quote, l'accrescimento è escluso. Questa distinzione è arbitraria, poichè tanto nell'uno quanta nell'altro caso il testatore intende assicurare una, perfetta uguaglianza di trattamento ai diversi chiamati, sia pure con forme diverse di manifestazione della sua volontà, e ciò deve bastare perche operi l'accrescimento. In definitiva l'art. 674 ammette l'accrescimento fra coeredi quando essi sono stati istituiti con uno stesso testamento senza determinazione di parti o con determinazione, anche espressa specificamente, di parti uguali. È da notare che l'istituto viene fondato su una presunzione turis tantum, superabile con la prova di una diversa volontà testamentaria, che possa desumerei dallo stesso testamento. In ogni caso, poi, il diritto di rappresentazione prevale sull'accrescimento. Meno sensibili sono le modificazioni apportate in tema di accrescimento tra collegatasi, per il quale il codice del 1865 esigeva la forma di congiunzione «re tantum». Questo requisito è sembrato necessario e sufficiente per giustificare la presunzione di volontà, poichè, se il testatore assegna, anche con separate disposizioni, un medesimo oggetto considerato nella sua unità, a persone diverse, è logico ritenere che egli intenda attribuire l'intero oggetto a ciascuno dei legatari in mancanza degli altri. Anche l'accrescimento tra collegatari è fondato sopra una semplice presunzione, superabile con la prova contraria (art. 675). Non hanno bisogno di particolare illustrazione le disposizioni degli articoli 676 e 678 le quali regolano il modo in cui ha luogo l'acquisto per l'accrescimento, gli effetti di tale l'acquisto e l'ipotesi particolare dell'accrescimento tra collegatari di usufrutto. Tali disposizioni rispondono alla dottrina tradizionale in materia e sono riprodotte con lievi varianti dal progetto della Commissione Reale. Ho invece nel testo coordinato, con l'aggiunta di un comma all'art.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 325

  • che regola l'ipotesi della mancanza di accrescimento -, voluto chiarire principalmente che, se una disposizione testamentaria è risolta per inadempimento dell'onere, questo grava sugli eredi legittimi o sull'onerato, salvo che si tratti di onere di carattere personale. Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 677

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art676 · fonte del testo

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