Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un consorzio. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. Ai consorzi che gestiscono attivita' (( di cui all'articolo 113-bis)), si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32560/2025

    13 dicembre 2025
    • Comune

    La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.

    Art. 31 · Art. 30 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1388 c.c. · Art. 1704 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 146 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14715/2025

    1 giugno 2025
    • Enti pubblici

    L'ente locale partecipante al consorzio costituito ex art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000 è responsabile dei costi per la gestione del servizio pubblico derivanti da tale partecipazione, così come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti fondamentali dell'ente ex art. 114, comma 6, del citato d.lgs., indipendentemente da un preventivo impegno contabile registrato e della attestazione della relativa copertura finanziaria.

    Art. 31 · Art. 114 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Rassegna di giugno 2025, p. 9 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2002. 19 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. Ai consorzi che gestiscono attivita' tolto: aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto aggiunto: di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art31 · fonte del testo

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