Codice civile

Art. 677 c.c. — Mancanza di accrescimento

[1]Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

[2]Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 677 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33334/2025

    20 dicembre 2025

    La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

    Art. 677 c.c. · Art. 676 c.c. · Art. 1256 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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  • che regola l'ipotesi della mancanza di accrescimento -, voluto chiarire principalmente che, se una disposizione testamentaria è risolta per inadempimento dell'onere, questo grava sugli eredi legittimi o sull'onerato, salvo che si tratti di onere di carattere personale. Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 677

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art677 · fonte del testo

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