Art. 18 — Rimborso delle spese di patrocinio legale

Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 16 20 24 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

16

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza".

20

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza".

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre - 9 dicembre 2020, n. 267 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2020, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa".

Testo vigente dal 17 dicembre 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3098/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

    Art. 18

    Rassegna di febbraio 2026, p. 95 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 267/2020

    Ha colpito questo articolo
    9 dicembre 2020

    Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione del rimettente. In base a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza della giurisdizione amministrativa non può essere esclusa ictu oculi , atteso, peraltro, che non risulta sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice a quo . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico, quindi rilevabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999; ordinanze n. 318 del 2013, n. 291 del 2011 e n. 167 del 1997 ).

    Art. 18 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 17 dicembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre - 9 dicembre 2020, n. 267 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2020, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art18 · fonte del testo

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