Corte di cassazione · Massimario

Elezioni

Voce 075 della classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 30 giugno 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Elettorato7 massime
  • Amministrative2 massime
  • Impugnazioni e ricorsi1 massima

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22442/2026

    Impugnazioni e ricorsi › Competenza e giurisdizione

    Controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Lite introdotta mediante impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti - Irrilevanza - Fattispecie.

    Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Principio affermato in relazione ad un ricorso con il quale il ricorrente, pur chiedendo l'annullamento del decreto d'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, faceva valere il suo diritto al libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso da una normazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali).

    Rv. 678965-01Rassegna di giugno 2026, p. 20Art. 103 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 126 c.p.a. · Art. 129 c.p.a. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    Elettorato › Passivo (ineleggibilità)

    Elezione dei membri del Parlamento Europeo - Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane - Eleggibilità - Sussistenza - Condizioni - Applicazione della disciplina dettata dall’art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Esclusione.

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Rv. 676370-01Rassegna di ottobre 2025, p. 19 ↗Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 6 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 51 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18559/2025

    Elettorato › Passivo (ineleggibilità)

    Azioni popolari in materia elettorale - Azione promossa dal Prefetto ex art. 70, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 - Soccombenza in primo grado - Legittimazione alla proposizione dell'appello - Sussistenza.

    In tema di azioni popolari in materia elettorale, il prefetto rimasto soccombente in primo grado nell'azione da lui promossa ex art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 è legittimato a proporre appello avverso la relativa decisione.

    Rv. 674914-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 42 ↗Art. 70 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18559/2025

    Elettorato › Passivo (ineleggibilità)

    Elettorato passivo - Sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso - Svolgimento di nuovo incarico dopo l’accertamento definitivo in sede civile della sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento - Esclusione.

    In tema di elettorato passivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, e al momento delle votazioni non ancora dichiarato in via definitiva incandidabile ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata definitivamente accertata, in sede civile, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale.

    Rv. 674914-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 41 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18559/2025

    Elettorato › Passivo (ineleggibilità)

    Elettorato passivo - Amministratore responsabile dello scioglimento dell'ente locale - Incandidabilità sopravvenuta alla rielezione nel turno elettorale successivo allo scioglimento - Effetti.

    In tema di elettorato passivo, l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché la sopravvenuta incandidabilità dell'amministratore responsabile dello scioglimento del consiglio comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, la sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso, a seconda dell'applicabilità, ratione temporis, del menzionato art. 143, comma 11, nella formulazione anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 132 del 2018.

    Rv. 674914-03Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 42 ↗Art. 143 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 16 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 28 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18559/2025

    Elettorato › Passivo (ineleggibilità)

    Elettorato passivo - Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 235 del 2012 - Estensione della disciplina dell'incandidabilità ad ipotesi di incandidabilità non derivante da sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica - Manifesta infondatezza - Ragioni.

    In tema di elettorato passivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui ha esteso la disciplina dell'incandidabilità all'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, che contempla situazioni non derivanti da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", in quanto la delega di cui all'art. 1, comma 63, della l. n. 190 del 2012 non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivanti da sentenza penale di condanna, ma consentiva l'identificazione di una pluralità di casi di incandidabilità.

    Rv. 674914-04Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 42 ↗Art. 16 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 143 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 76 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18560/2025

    Amministrative

    Elettorato passivo - Scioglimento del Consiglio ex art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento della natura mafiosa dei condizionamenti subiti dall’organo elettivo - Necessità - Rilevanza di altri condizionamenti - Esclusione - Ragioni.

    Ai fini dell'incandidabilità degli amministratori degli enti locali è necessario, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che l'organizzazione criminale che infiltra l'ente locale o esercita pressioni sul consiglio comunale o provinciale, operi con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo, non rilevando altro genere di condizionamento, atteso che le norme che regolano le cause di esclusione dell'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, ferme restando le sanzioni penali derivanti dalla commissione di reati di altro genere e la responsabilità civile derivante da cattiva gestione della cosa pubblica.

    Rv. 674915-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 44 ↗Art. 143 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18586/2025

    Amministrative

    Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità e incandidabilità degli amministratori locali - Art. 10, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 235 del 2012 - Natura e finalità - Ambito di applicazione - Individuazione.

    In tema di elettorato passivo, l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, laddove prevede l'incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena ivi indicata per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, non ha natura innovativa, ma rappresenta una norma di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato per uno dei predetti reati, il cui disvalore è insito proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri.

    Rv. 674919-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 45 ↗Art. 10 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9890/2025

    Elettorato

    Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Equiparazione alla sentenza di riabilitazione ex art. 178 c.p. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445, comma 2, c.p.p. - Esclusione - Ragioni.

    In materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali.

    Rv. 674468-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 36 ↗Art. 178 c.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9890/2025

    Elettorato

    Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Circostanze riabilitative - Introduzione del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. ad opera dell’art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Effetto abrogativo tacito dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 - Sussistenza - Retroattività della novella legislativa e conseguente applicabilità ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni.

    In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

    Rv. 674468-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 35 ↗Art. 15 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 444 c.p.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 25 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 58/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16…

  • Ordinanza n. 99/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16…

  • Sentenza n. 108/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei con…

  • Sentenza n. 182/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del decreto legis…

  • Sentenza n. 336/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

  • Ordinanza n. 407/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con l'ordinan…

  • Ordinanza n. 413/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma,…

  • Ordinanza n. 378/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,…

  • Ordinanza n. 187/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo, ottavo e nono comma, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 445 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.…

  • Ordinanza n. 107/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998. Il Presidente: Granata…

  • Ordinanza n. 400/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 19…

  • Ordinanza n. 184/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redatto…

  • Ordinanza n. 371/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con le tre ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1…

  • Ordinanza n. 282/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALD…

  • Ordinanza n. 271/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugn…

  • Ordinanza n. 230/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara: la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111 della Cos…

  • Ordinanza n. 334/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costitu…

  • Ordinanza n. 455/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

  • Ordinanza n. 371/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il…

  • Ordinanza n. 564/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, dal Pretore di Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e dal Pret…

  • Sentenza n. 443/1990Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale; Dichiara non fondate le altre questioni di l…

  • Ordinanza n. 129/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 445 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21 novembre 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Cort…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

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