All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione".
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.";
  • c)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio".
  • c-bis)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. 23 L'azione di responsabilita' per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza".

3

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza."

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3447/2026

    16 febbraio 2026

    Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.

    Art. 3 · Art. 91 c.p.c. · Art. 31 c.g.c. · Art. 10-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 99 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3098/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

    Art. 3 · Art. 18 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione · Art. 10-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 95 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 453/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lomb…

    Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 371/1998

    Questione infondata
    20 novembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - <<nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave>> - in quanto, premesso che il legislatore ha la facoltà di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà, la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni cui fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 attraverso la c.d. <<privatizzazione>>, in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. Pertanto, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto in esame, la disposizione risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo. - Riguardo alla legittimità costituzionale di norme che limitano, in riferimento a molteplici settori della Pubblica Amministrazione, la responsabilità di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., tra le molte, S. nn. 1032/1988, 164/1982, 54/1975. - Relativamente alla facoltà del legislatore di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile, cfr., fra le altre, S. n. 411/1988. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 5 agosto 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta in 3 capoversi.

… dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."tolto: c)

aggiunto: ;

aggiunto: c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per i fatti che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza."

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;543~art3 · fonte del testo

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