Legge professionale forense

Art. 37 — Funzionamento

Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione. Il CNF puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 37, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    In tema di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione richiama, quale modello di riferimento, non già quello della notificazione di parte, nel quale il perfezionamento è ancorato a un evento tipizzato quale la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.) bensì quello delle comunicazioni procedimentali d'ufficio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, essa si perfeziona o mediante la consegna del messaggio PEC, ovvero, in difetto, mediante l'attivazione del meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria, che assicura la conoscibilità legale dell'atto.

    Art. 37

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5383/2026

    10 marzo 2026

    In tema di ricorso disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'onere di corredare il ricorso della copia della decisione disciplinare impugnata è funzionale all'individuazione dell'atto oggetto di impugnazione sin dall'instaurazione del procedimento, con la conseguenza che la mancata allegazione, pur integrando la violazione di un onere imposto dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, non determina di per sé, in assenza di una previsione espressa, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, occorrendo verificare se l'omissione si sia tradotta nell'effettiva impossibilità, imputabile alla condotta processuale della parte, di acquisire la conoscenza dell'atto impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la copia della decisione impugnata risultasse conoscibile, per essere stata acquisita al fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

    Art. 37

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art37 · fonte del testo

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