Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultimo

comma, cod.proc.pen. (erronea dichiarazione di estinzione del reato -

rinnovazione del dibattimento) promosso, con ordinanza emessa il 1

giugno 1979 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a

carico di Contini Franco, iscritta al n. 664 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del

1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1979, comunicata e notificata

nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 5

dicembre 1979 e iscritta al n. 664 Reg. ord. 1979, la Corte d'appello

di Bologna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione, sollevata dalla difesa dell'imputato Franco Contini, di

legittimità dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen., in punto

"...il giudice di appello... decide in merito inappellabilmente", in

relazione all'art. 24 della Costituzione; che in questa sede non si è

costituita la parte né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri; che nella camera di consiglio del 22 gennaio

1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata assegnata, il

giudice designato Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che la questione è stata già ritenuta infondata con

sent. n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971, né il

giudice a quo ha addotto alcun argomento in contrario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen. in punto "il giudice

d'appello... decide in merito inappellabilmente", sollevata, in

relazione all'art. 24 Cost., con ordinanza 1 giugno 1979 della Corte

d'appello di Bologna; questione già giudicata non fondata con sent.

n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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