Art. 56 — Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, e' di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Il termine della prescrizione e' interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine e' interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono piu' di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 puo' essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide, in via ordinaria, con la rimozione, da parte del professionista, della situazione antigiuridica o, in difetto, con la pronuncia disciplinare di primo grado, restando a tal fine irrilevante la pendenza o la definizione di un contenzioso civile avente ad oggetto i medesimi fatti. (Nella specie, in relazione all'illecito consistito nell'omesso pagamento del compenso al collega domiciliatario, la S.C. ha escluso che la pendenza, prima, e l'avvenuta decisione, poi, di un contenzioso civile con il domiciliatario, relativo alla spettanza dei compensi, rilevasse ai fini della decorrenza della prescrizione, posto che, anche successivamente alla pronuncia, la situazione di inadempimento si era protratta, non essendo intervenuto alcun pagamento, neppure parziale).

    Art. 56 · Art. 51 Legge professionale forense

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11568/2026

    28 aprile 2026

    In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del CNF che, ritenuta applicabile la disciplina di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo il quale il termine di prescrizione non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo (7 anni) intercorso tra la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del COA e la sua trasmissione al CNF).

    Art. 56

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11575/2026

    28 aprile 2026

    In tema di illecito disciplinare degli avvocati, la questione relativa alla prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012, applicabile ratione temporis, posta dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., non è tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Art. 56 · Art. 378 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 32824/2025

    16 dicembre 2025

    La prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale ex art. 221 c.p.c., bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura).

    Art. 56 · Art. 51 Legge professionale forense

    Rassegna di dicembre 2025, p. 5 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art56 · fonte del testo

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