Legge professionale forense

Art. 60 — Sospensione cautelare

La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio puo' essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. La sospensione cautelare puo' essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. La sospensione cautelare perde altresi' efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Contro la sospensione cautelare l'interessato puo' proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il consiglio distrettuale di disciplina da' immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'avvocato affinche' vi dia esecuzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11464/2025

    1 maggio 2025

    In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, di cui all'art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell'ordine forense, nell'altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata.

    Art. 60

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art60 · fonte del testo

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