Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice

di procedura penale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e

successivamente dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990,

n. 15, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Pretore

di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone) nel procedimento penale a

carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 191 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di

Clusone), con ordinanza del 18 ottobre 1991 nel procedimento penale a

carico di Bondioli Flavio ha sollevato, in riferimento agli artt. 101

e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 516 del codice di procedura penale "nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero provveda alla modifica integrativa

della imputazione non solo quando il fatto risulti diverso da quello

descritto nel decreto di citazione, ma anche nei casi in cui il

decreto di citazione rechi l'indicazione incompleta del fatto-reato";

che con il medesimo provvedimento il giudice remittente solleva

inoltre, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo e terzo comma,

e 106, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario

(e successive modifiche) nella parte in cui prevede che le funzioni

del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al

Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della

questione;

Considerato che, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice

di procedura penale la incompleta enunciazione del fatto, posta dal

giudice a quo a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati in

ordine all'art. 516 del codice di procedura penale, comporta la

nullità del decreto di citazione a giudizio (con la conseguenza

della rimessione degli atti al pubblico ministero per una nuova

citazione a giudizio), sicché, nel caso sottoposto al suo esame, è

ictu oculi del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il

richiamo alla disciplina dell'art. 516 la quale attiene alla diversa

fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per

effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello

ascritto all'imputato nel capo d'imputazione;

che la relativa questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla

questione di legittimità dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario,

(reiteratamente ad istanza del medesimo giudice a quo) ritenuta

infondata con sentenza n. 333 del 1990 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e n. 59 del 1991;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una

modifica della decisione mentre le considerazioni svolte nelle indicate pronunce hanno già fornito più che adeguata risposta ai

profili prospettati dal remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo

2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,

dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla

delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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