Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1994

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 446, primo

comma, 516, 517, 519 e 520 del codice di procedura penale, promossi

con ordinanze emesse il 23 ottobre 1992 dal Pretore di Paola, sezione

distaccata di Scalea, il 17 novembre 1992 dal Pretore di Venezia,

sezione distaccata di Chioggia, il 18 maggio 1993 dal Pretore di

Napoli, sezione distaccata di Sorrento, l'11 giugno 1993 dal Pretore

di Caltanissetta ed il 23 settembre 1993 dal Pretore di Urbino,

rispettivamente iscritte ai nn. 37, 81, 435, 576 e 719 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 7, 10, 35, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Uditi nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 i Giudici

relatori Ugo Spagnoli per le cause di cui ai nn. 81, 576 e 719 del

registro ordinanze 1993 e Mauro Ferri per le cause di cui ai nn. 37 e

435 del registro ordinanze 1993;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 (r.o. n. 37 del

1993), il Pretore di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha

sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

degli artt. 446, primo comma, e 517 del codice di procedura penale.

Il giudice a quo premette in fatto che gli imputati, prima

dell'apertura del dibattimento, avevano chiesto il "patteggiamento"

in ordine ai due reati contestati, ma il pubblico ministero aveva

negato il consenso non risultando "allo stato degli atti ( ..) la

violazione di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/85". Nel

corso del dibattimento, il pubblico ministero contestava ad uno degli

imputati tale reato concorrente ai sensi dell'art. 517 del codice di

procedura penale e, di fronte ad una nuova richiesta di applicazione

di pena per i tre reati unificati nella continuazione, il pubblico

ministero medesimo, pur concordando sulla determinazione della pena,

negava il consenso rilevando l'inammissibilità della richiesta per

tardività.

Ciò posto, il remittente, rilevato che l'art. 446, primo comma,

del codice di procedura penale, nel fissare il limite dell'apertura

del dibattimento per la formulazione della richiesta di applicazione

della pena, non ammette deroghe né lascia spazi interpretativi in

senso diverso, osserva che i principi affermati nella giurisprudenza

costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità della preclusione

all'adozione dei riti speciali nelle ipotesi di contestazioni

suppletive (sentenze nn. 593 del 1990 e 316 del 1992; ordinanza n.

213 del 1992) non appaiono applicabili al caso di specie. Sottolinea

in proposito il giudice a quo che la richiesta di applicazione della

pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale era stata

tempestivamente avanzata, ma il pubblico ministero aveva dissentito,

non contestando la determinazione della pena, ma l'imputazione da

egli stesso formulata, che non intendeva modificare in limine litis.

L'imputato, pertanto, si vede privato della possibilità di accedere

al rito speciale, con riferimento al reato oggetto della

contestazione suppletiva, non dalla propria libera determinazione in

ordine al rito da adottare, ma dall'anomala condotta dell'organo di

accusa, che, se può essere sindacata dal giudice all'esito del

dibattimento ex art. 448, primo comma, del codice di procedura penale

ai fini della eventuale applicazione della pena richiesta in ordine

alle primitive imputazioni, determina ineluttabilmente l'effetto

preclusivo della procedura pattizia relativamente al reato

concorrente scaturito dalla nuova contestazione. Di qui, ad avviso

del giudice a quo, la violazione sia del principio di uguaglianza,

essendo una valutazione discrezionale ed insindacabile del pubblico

ministero a condizionare il rito da applicare ed a privare

l'interessato dei benefici connessi ai procedimenti speciali, sia del

diritto di difesa, in quanto tale determinazione unilaterale

dell'organo dell'accusa espropria l'imputato di una delle possibili

opzioni processuali.

1.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura richiama a tal fine le pronunce della Corte

costituzionale già citate nell'ordinanza di rimessione ed osserva

che la peculiarità del caso in esame non ha alcuna incidenza sulle

argomentazioni svolte in dette decisioni, in quanto gli interessi che

sollecitano le parti ad effettuare le scelte processuali ritenute

più opportune rappresentano un fenomeno normativamente indifferente,

inidoneo dunque ad incidere sui rispettivi diritti o poteri

processuali. Non si vede, in conclusione, osserva la difesa del

Governo, come le norme denunciate possano violare il diritto di

difesa, che resta inalterato sia nel caso in cui venga adottato un

rito alternativo sia nell'ipotesi in cui occorra procedere con il

rito ordinario.

2. - A seguito di modifica dibattimentale della imputazione,

operata dal pubblico ministero ex art. 516 del codice di procedura

penale, il Pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con

ordinanza del 17 novembre 1992 (r.o. n. 81 del 1993), considerato

che, mancando nel processo pretorile il filtro giurisdizionale

rappresentato dall'udienza preliminare e non avendo d'altro canto il

giudice del dibattimento accesso agli atti delle indagini preliminari

in base ai quali il pubblico ministero ha emesso il decreto di

citazione a giudizio, il medesimo giudice non ha la possibilità di

apprezzare se da tali atti emergano già gli elementi per una diversa

imputazione, essendo così rimessa alla incontrollabile

determinazione del pubblico ministero la scelta di quando operare la

nuova contestazione, ha ravvisato, su eccezione della difesa, il

possibile contrasto degli artt. 520 e 516 del codice di procedura

penale con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rileva il

giudice a quo che il pubblico ministero potrebbe, per errore o anche

volutamente, tralasciare di adeguare l'imputazione alle risultanze

delle indagini nel momento in cui esercita l'azione penale, tanto

che, una volta modificata l'imputazione in sede dibattimentale,

l'imputato si vede preclusa in ordine alla nuova contestazione la via

dei procedimenti speciali, attivabili solo entro le perentorie

cadenze stabilite dal codice (entro quindici giorni dalla notifica

del decreto di citazione a giudizio, quanto al rito abbreviato; non

oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, quanto al

patteggiamento). Ne deriverebbe, quindi, una irragionevole disparità

di trattamento, in relazione all'esercizio del diritto di difesa, e,

stante l'impossibilità per il giudice di verificare i presupposti

per la modifica della imputazione, la vanificazione del precetto

costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le

censure mosse all'art. 516 cod. proc. pen. siano dichiarate

infondate. La preclusione temporale posta dall'art. 560 cod. proc.

pen. all'instaurazione del giudizio abbreviato - osserva

l'Avvocatura - dipende dalla peculiarità di questo, che consiste

nella utilizzabilità degli atti di indagine già compiuti e nella

riduzione di un terzo di pena quale corrispettivo della rinuncia alla

formazione della prova in dibattimento. D'altra parte, l'evenienza

che, in ragione delle risultanze dell'istruzione dibattimentale,

l'imputazione debba essere modificata è del tutto fisiologica e

riconducibile ad un sistema processuale che riserva alla fase

dibattimentale la formazione della prova: onde essa non può essere

considerata imprevedibile e non suscettibile di valutazione ai fini

della individuazione delle strategie di difesa. Il richiamo, poi,

all'art. 111 Cost., non sarebbe pertinente perché la doglianza verte

sull'impossibilità di controllo e non sulla mancata motivazione di

un provvedimento. Quanto alla censura mossa all'art. 520 cod. proc.

pen., essa sarebbe inammissibile, perché la norma riguarda ipotesi

(nuove contestazioni ad imputato contumace od assente) del tutto

diversa da quella che deve applicare il giudice remittente.

3. - Con ordinanza emessa il 18 maggio 1993 (r.o. n. 435 del

1993), il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Sorrento, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 519

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede,

quanto al rito pretorile, che nel caso di contestazione suppletiva ai

sensi dell'art. 517 del codice di procedura penale, "l'imputato possa

essere rimesso in termini per proporre richiesta di pena patteggiata

quando la contestazione suppletiva abbia ad oggetto fatti integranti

reato e circostanze già noti al Pubblico Ministero, ma per errore di

questi non contestati nel decreto di citazione a giudizio".

Premesso in fatto che nel corso del dibattimento il pubblico

ministero aveva provveduto, ai sensi dell'art. 517 del codice di

procedura penale, a contestare all'imputato ulteriori reati (aventi

ad oggetto violazioni alla legge urbanistica e a quella di tutela

paesaggistica) connessi a quelli indicati nel decreto di citazione a

giudizio, e che il medesimo pubblico ministero si era poi opposto

alla richiesta di "patteggiamento" per la sua intempestività,

osserva il remittente che la giurisprudenza della Corte

costituzionale (sentenze nn. 593 del 1990 e 316 del 1992; ordinanza

n. 213 del 1992) non si attaglia al caso in esame, in cui ci si trova

di fronte non già alla evenienza di una contestazione suppletiva

originata dall'istruttoria dibattimentale, bensì ad una

contestazione originata da un errore dell'organo dell'accusa, ovvero

da una scelta del pubblico ministero circa la delimitazione dell'area

dei fatti per i quali ha inteso esercitare l'azione penale attraverso

l'emissione del decreto di citazione. Risulta, qui, pertanto,

esclusa la possibilità di addossare all'imputato il "rischio" della

scelta dibattimentale, in quanto tale scelta, lungi dall'essere

informata alla concreta situazione processuale, si rileva piuttosto

obbligata, o quantomeno modellata sulla iniziativa dell'organo

dell'accusa che ha manifestato, esercitando l'azione penale in

maniera incompleta, una situazione difforme da quella reale. Ciò

posto, il remittente osserva che appare irragionevole la

differenziazione che emerge rispetto al diverso governo che, sulla

scorta della denunciata normativa, pubblico ministero ed imputato

hanno circa la scelta del rito. Invero, attraverso la formulazione di

un capo di imputazione incompleto rispetto alle risultanze degli atti

raccolti nella fase delle indagini, il pubblico ministero influenza

la scelta del rito; tale potere unilaterale di influenzare l'opzione

del rito - senza alcuna possibilità di tempestivo recupero della

completezza della contestazione (mediante il meccanismo di cui

all'art. 423 cod. proc. pen.) trattandosi di imputazione gestita

autarchicamente, senza filtro giurisdizionale preliminare, assente

nel rito pretorile -, sia pure in buona fede, comporta il rischio di

un patologico aggiramento del diritto di difesa, inteso non solo come

interesse costituzionalmente assistito a contraddire l'ipotesi

accusatoria, ma come facoltà di scegliere il quomodo difensivo

previa valutazione informata e consapevole. Consentire la

contestazione suppletiva di fatti di reato già conosciuti dal

pubblico ministero ma non contestati con il decreto di citazione a

giudizio, equivarrebbe a legittimare la situazione in cui volutamente

l'organo dell'accusa lascia incomplete le indagini al fine di

impedire l'accesso al rito abbreviato, ipotesi di cui si è

interessata la Corte costituzionale nella sentenza n. 92 del 1992

escludendone la compatibilità con il sistema.

Del resto, conclude il remittente, alcune recentissime pronunce

della Corte costituzionale appaiono muoversi inequivocabilmente nella

direzione innanzi indicata (sentenze nn. 76 e 101 del 1993). In

particolare nella sentenza n. 101 del 1993 la Corte ha rinviato

all'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 del

codice di procedura penale, norma generale e applicabile anche in

occasioni del tipo di quella qui in esame.

3.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile,

per difetto di motivazione sulla rilevanza, o, in subordine,

infondata sulla base delle argomentazioni svolte nelle sentenze della

Corte costituzionale richiamate dallo stesso remittente.

4. - In un giudizio dibattimentale nel quale, essendo emerso che

il fatto consisteva non nella contestata alterazione del contatore di

energia ma nell'allacciamento abusivo a linee elettriche esterne, il

pubblico ministero aveva modificato - ex art. 516 del codice di

procedura penale - l'originaria imputazione (da truffa aggravata a

furto aggravato), il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa

l'11 giugno 1993 (r.o. n. 576 del 1993), premesso che la modifica era

ascrivibile ad errore del pubblico ministero perché il fatto era fin

dall'origine definibile come furto, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità

costituzionale degli artt. 516 e 519 del codice di procedura penale

"nella parte in cui non prevedono tra i diritti dell'imputato, una

volta modificata l'imputazione, quello di essere ammesso ai riti

alternativi ed, in particolare, allo speciale procedimento previsto

dagli artt. 444 e segg. del c.p.p.". Malgrado che analoga questione

sia stata risolta negativamente dalla Corte costituzionale con

l'ordinanza n. 213 del 1992, il giudice a quo ritiene che essa possa

riproporsi alla luce delle argomentazioni contenute nella successiva

sentenza n. 76 del 1993, dato che nel caso di specie la modifica

dell'imputazione non potrebbe definirsi come "un'evenienza per così

dire fisiologica del procedimento", bensì come "una patologia

processuale che, proprio perché tale, non può risolversi in un

pregiudizio per l'imputato di essa non responsabile". A suo avviso,

infatti, poiché le valutazioni dell'imputato circa la convenienza

del rito speciale vengono a dipendere, anzitutto, dalla concreta

impostazione data al processo dal pubblico ministero, impedendo

all'imputato di modificare l'originaria scelta difensiva si viene non

solo a comprimere illegittimamente il diritto previsto dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, ma anche a violare il principio

d'uguaglianza, giacché rispetto a situazioni omogenee vengono ad

avere un ruolo ingiustificato elementi esterni legati alla

scrupolosità con cui il pubblico ministero assume le proprie

determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

4.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata, richiamando integralmente le

deduzioni svolte nel giudizio definito con la predetta ordinanza n.

213 del 1992.

5. - Con ordinanza emessa il 23 settembre 1993 (r.o. n. 719 del

1993), il Pretore di Urbino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, degli artt. 446, primo comma, 516

e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il

procedimento pretorile dagli artt. 549, 563, primo comma, e 567,

primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevedono, per l'imputato che abbia, prima dell'apertura del

dibattimento di primo grado, formulato richiesta d'applicazione pena

a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., sulla quale il Pubblico

Ministero non abbia espresso il proprio consenso, la possibilità di

richiedere, in caso di modifica dell'imputazione nel corso

dell'istruttoria dibattimentale, l'applicazione della pena per il

reato risultante dalla nuova contestazione del Pubblico Ministero".

Il giudice a quo riferisce che l'imputato, prima della dichiarazione

di apertura del dibattimento, aveva fatto richiesta di applicazione

di pena in ordine al contestato reato di cui all'art. 726 del codice

penale, sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il

proprio consenso, dichiarando che all'esito del dibattimento il reato

avrebbe potuto essere qualificato diversamente (art. 527 del codice

penale). Nel corso del dibattimento, all'esito di un esame

testimoniale, il pubblico ministero procedeva effettivamente alla

nuova contestazione, modificando l'imputazione a norma dell'art. 516

del codice di procedura penale nei termini sopra indicati. L'imputato

reiterava a tal punto la richiesta di applicazione di pena in ordine

alla imputazione così modificata, ricevendo il consenso del pubblico

ministero. Osservato che il combinato disposto degli artt. 446, 516

e 519 del codice di procedura penale, richiamati nel rito pretorile

dal primo comma dell'art. 567, non consentono nel caso di specie

l'accoglimento della richiesta di applicazione di pena, atteso il

superamento del termine della dichiarazione di apertura del

dibattimento, il Pretore ha ritenuto che tali disposizioni possano

considerarsi in contrasto con i precetti costituzionali sopra

indicati.

Rileva al riguardo il giudice a quo che non risolve il dubbio di

costituzionalità l'ordinanza n. 213 del 1992, con la quale la Corte

aveva dichiarato manifestamente infondata una questione di

costituzionalità delle medesime disposizioni, poiché, nel caso in

esame, diversamente da quello considerato dalla citata decisione,

l'imputato aveva già presentato tempestiva richiesta di applicazione

di pena, alla quale il pubblico ministero non aveva aderito.

Tale circostanza, secondo il Pretore, rende irragionevole una

disciplina che, impedendo all'imputato di formulare nuova richiesta

di applicazione di pena per il reato contestatogli a norma dell'art.

516 del codice di procedura penale, addossa al medesimo il rischio

della nuova contestazione, atteso che la celebrazione del

dibattimento non è dipesa dalle scelte processuali dell'imputato, ma

dal mancato consenso del pubblico ministero.

Inoltre detto sistema normativo regolerebbe "in modo

arbitrariamente diverso situazioni del tutto omogenee, imponendo di

diversificare il trattamento di imputati per i quali non sia stato

aperto il dibattimento, e di imputati che chiedano il

"patteggiamento" per il reato risultante dalla modifica

dell'imputazione fatta a norma dell'art. 516 c.p.p., qualora in

precedenza, prima dell'apertura del dibattimento, il Pubblico

Ministero non abbia consentito all'applicazione di pena per il reato

originariamente contestato".

Infine, conclude il Pretore, le norme impugnate possono ritenersi

contrastanti anche con l'art. 24 della Costituzione, ponendo

ingiustificati limiti al diritto di difesa, "di cui costituisce

esplicazione diretta quella di potersi avvalere dei benefici connessi

al rito disciplinato dagli artt. 444 e seguenti c.p.p.".

5.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione,

riportandosi integralmente all'atto di intervento relativo ad altro

giudizio di legittimità costituzionale (r.o. n. 37 del 1993). Considerato in diritto

1. - Pur nella diversità delle vicende processuali e, in parte,

delle disposizioni impugnate, le ordinanze attengono tutte al tema

del diritto dell'imputato ai riti speciali in relazione alla

evenienza di nuove contestazioni dibattimentali. Richiedendo,

pertanto, una valutazione congiunta, i relativi giudizi vanno riuniti

per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - I giudici a quibus ritengono che, in base ai princìpi

costituzionali richiamati, non possa non essere assicurata

all'imputato la facoltà di optare per i procedimenti speciali

(applicazione di pena su richiesta e giudizio abbreviato) per ogni

imputazione ascrittagli, a prescindere dai "tempi" di esercizio

dell'azione penale. La disciplina sottoposta a scrutinio di

costituzionalità, invece, stante la previsione di precisi e

invalicabili limiti temporali entro i quali è possibile

l'instaurazione di tali procedimenti, non soddisferebbe tale

esigenza: e ciò sia nei casi in cui l'imputazione è il prodotto di

nuove contestazioni dibattimentali che, in realtà, - risultando già

dall'attività di indagine preliminare - avrebbero dovuto formare

oggetto di enunciazione nel decreto di citazione a giudizio; sia nel

caso in cui l'imputato ha tempestivamente richiesto l'applicazione di

pena ex art. 444 cod. proc. pen. (preclusa dal dissenso del pubblico

ministero) in ordine a una imputazione superata dalla successiva

contestazione dibattimentale del fatto diverso ex art. 516 del

medesimo codice. Più precisamente, tre delle quattro ordinanze che

si fondano sulla "tardività" della contestazione dibattimentale,

come anche l'ordinanza che si fonda sulla tempestività della

richiesta di applicazione di pena, deducono unicamente la preclusione

all'instaurabilità del "patteggiamento": il Pretore di

Caltanissetta, in ordine alla contestazione del fatto diverso,

impugnando gli artt. 516 e 519 cod. proc. pen. in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 3 Cost. (r.o. n. 576 del 1993); il Pretore

di Paola, in ordine alla contestazione del reato concorrente,

impugnando gli artt 446, primo comma, e 517 cod. proc. pen. in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (r.o. n. 37 del 1993); il Pretore

di Napoli, sempre in ordine alla contestazione del reato concorrente,

impugnando l'art. 519 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, Cost. (r.o. n. 435 del 1993); il Pretore di

Urbino, in ordine alla contestazione del fatto diverso, impugnando

gli artt. 446, primo comma, 516 e 519 cod. proc. pen. in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. (r.o. n. 719

del 1993). Solo il Pretore di Venezia deduce espressamente, in ordine

alla "tardiva" contestazione del fatto diverso, la preclusione

all'instaurabilità sia del "patteggiamento" sia del giudizio

abbreviato, impugnando gli artt. 520 e 516 cod. proc. pen. in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (r.o. n. 81 del 1993).

3. - Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;

quanto a quella che si fonda sulla inconferenza della impugnativa

dell'art. 520 cod. proc. pen., risultante dall'ordinanza del Pretore

di Venezia, perché tale riferimento normativo va coordinato con

quello, pure contenuto nell'ordinanza, all'art. 516 del medesimo

codice, ed è giustificato dalla peculiare situazione del

procedimento a quo, in cui la nuova contestazione, trattandosi di

imputato contumace, si è dovuta necessariamente effettuare con

l'osservanza della predetta disposizione; quanto a quella relativa

alla carenza di motivazione, che caratterizzerebbe l'ordinanza del

Pretore di Napoli, perché, ai fini della valutazione sulla rilevanza

della specifica questione sollevata, la vicenda processuale risulta

nell'ordinanza sufficientemente delineata.

4. - Passando al merito, va per prima esaminata la questione di

costituzionalità degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, da tutti i giudici

a quibus, sia pure con riguardo ora all'uno ora all'altro articolo in

relazione alla specifica fattispecie processuale. Ciò vale anche per

l'ordinanza del Pretore di Napoli, che ha formalmente impugnato

l'art. 519 del medesimo codice, ma riferendosi a un "caso di

contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517". Come è stato

ricordato in gran parte delle ordinanze, la Corte ha già avuto modo

di pronunciarsi sul tema delle nuove contestazioni dibattimentali

(artt. 516-522 cod. proc. pen.) in rapporto all'aspettativa

dell'imputato di accedere ai riti speciali. Con la sentenza n. 593

del 1990, è stato affermato che l'interesse dell'imputato a

beneficiare dei riti speciali può trovare tutela "solo in quanto la

sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza

procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la

possibilità di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di

rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso

perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e più in

generale dei riti speciali". D'altra parte, ha osservato ancora la

Corte in successive pronunce, "rientra nelle valutazioni che lo

stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione della

scelta del rito la evenienza della modificazione dell'imputazione a

seguito dell'istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale

sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la

formazione della prova, mentre nella fase preliminare si raccolgono

solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e il

rinvio a giudizio" (ordinanza n. 213 del 1992); di conseguenza, "il

relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale

l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha

che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta"

(sentenza n. 316 del 1992; cfr. anche ordinanza n. 107 e sentenza n.

129 del 1993). Tuttavia, come è stato precisato in altra occasione,

qualora non possa rinvenirsi "alcun profilo di inerzia dell'imputato

e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle conseguenze della

mancata instaurazione del rito differenziato ( ..) sarebbe molto

difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi

benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di

difesa" (sentenza n. 101 del 1993). Ora, nelle situazioni

rappresentate dalle ordinanze che si fondano sulla "tardività" della

contestazione, la libera determinazione dell'imputato verso i riti

speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la

condotta processuale del pubblico ministero. Tale anomalia deriva o

dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua

incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso). La

erroneità o la incompletezza della imputazione non è qui un dato

emergente dall'attività dibattimentale: esso viene apprezzato sulla

base degli stessi atti di indagine (in un caso rivelato dallo stesso

pubblico ministero del predibattimento). In una ordinanza si adombra

addirittura, in via di ipotesi, la possibilità di comportamenti

maliziosi del pubblico ministero, tendenti ad impedire o comunque ad

ostacolare il ricorso ai riti speciali da parte dell'imputato. Non

può dunque parlarsi, in simili vicende, di una libera assunzione del

rischio del dibattimento da parte dell'imputato. Sia pure con

riferimento ad altro istituto, la Corte ha avuto modo di sottolineare

che "le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito

speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione

data al processo dal pubblico ministero", ditalché, quando, in

presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è

quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del

titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero,

l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del

diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali

(sentenza n. 76 del 1993; cfr. anche sentenza n. 214 del 1993). Tale

affermazione è in linea con la configurazione che i procedimenti

speciali hanno assunto a seguito dei noti interventi di questa Corte.

In particolare, con la sentenza n. 92 del 1992, è stato ribadito in

termini generali, nel solco tracciato dalle precedenti decisioni

(sentenze nn. 66 e 183 del 1990, 81 del 1991, 23 del 1992), che

"l'introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla

determinazione della pena non può farsi dipendere da scelte

discrezionali del pubblico ministero". Il principio, affermato

relativamente al giudizio abbreviato, non può non estendersi

all'altra procedura pattizia. Premesso che la richiesta di

applicazione di una pena da parte dell'imputato esprime una modalità

di esercizio del diritto di difesa, che si estrinseca nella

possibilità offerta a tale soggetto di acquisire, con libera scelta,

un trattamento sanzionatorio predefinito (cfr. sentenze nn. 313 del

1990 e 101 del 1993; ordinanza n. 116 del 1992), è di tutta evidenza

come in questo rito la valutazione dell'imputato sia

indissolubilmente legata, ancor più che nel giudizio abbreviato,

alla natura dell'addebito, trattandosi non solo di avviare una

procedura che permette di definire il merito del processo al di fuori

e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenuto della

decisione, il che non può avvenire se non in riferimento a una ben

individuata fattispecie penale.

La disciplina in esame risulta inoltre censurabile in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, venendo l'imputato irragionevolmente

discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in

dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della

discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari

operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale alla

chiusura delle indagini stesse. È bene precisare che sul thema

decidendum non esplica influenza l'esistenza o meno di una fase di

controllo giurisdizionale predibattimentale (udienza preliminare)

sull'oggetto dell'azione penale. È vero che, se si dà ingresso a

tale controllo, è possibile utilizzare il meccanismo di adeguamento

delle imputazioni previsto dall'art. 423 cod. proc. pen.; ma se,

nonostante tale istituto, l'oggettiva erroneità o la incompletezza

del quadro accusatorio non viene sanata (perché l'art. 423 non è in

concreto applicato o perché nemmeno la nuova contestazione

risulterà poi aderente agli elementi che scaturiscono dagli atti di

indagine), la successiva "variazione" dibattimentale ex artt. 516 e

517 ripropone comunque, negli stessi termini, il vizio di

costituzionalità sopra evidenziato.

5. - Al di là delle ipotesi di contestazione "tardiva", analoghe

considerazioni valgono per il caso in cui l'imputato abbia formulato

tempestivamente e ritualmente la richiesta di procedimento speciale

in ordine alla originaria imputazione.

Di norma, in tale situazione, ove il procedimento richiesto sia

stato ingiustificatamente o erroneamente negato, all'imputato è

assicurato lo stesso trattamento penale che egli avrebbe conseguito

ove al rito si fosse addivenuti. Ciò deriva, quanto al

"patteggiamento", dal disposto dell'art. 448, primo comma, ultimo

periodo, cod. proc. pen., secondo cui, all'esito del dibattimento, il

giudice applica la pena richiesta dall'imputato, previa valutazione

della congruità di essa e dell'ingiustificatezza del dissenso del

pubblico ministero; e, quanto al giudizio abbreviato, dalle sentenze

di questa Corte nn. 66 e 183 del 1990, 81 del 1991 e 23 del 1992, con

le quali risulta affidata al giudice del dibattimento la verifica

della eventuale lesione delle aspettative dell'imputato in ordine a

tale rito, che, ove accertata, fa conseguire la diminuzione della

pena nel caso di condanna. Ma, relativamente al "patteggiamento",

non è considerata l'evenienza in cui la pena richiesta dall'imputato

risulti inevitabilmente incongrua, in quanto formulata con

riferimento a una imputazione poi modificatasi nel corso della

istruzione dibattimentale (come è il caso evidenziato nell'ordinanza

del Pretore di Urbino, ove si tratta di una contravvenzione tramutata

in delitto), con la conseguente inapplicabilità della regola

contenuta nel citato primo comma dell'art. 448; mentre, sia per il

"patteggiamento" che per il giudizio abbreviato, l'attuale disciplina

non consente all'imputato di esprimere l'opzione per i suddetti riti

speciali relativamente a imputazioni che, nel corso del dibattimento,

si vengono ad "aggiungere" ( ex art. 517 cod. proc. pen.) a quelle

originariamente contestate. Anche in tali situazioni, non dipendendo

la preclusione al rito da una consapevole scelta dell'imputato, che

anzi ha posto in essere tutto quello che la legge prevede per

favorire la definizione del procedimento in sede predibattimentale,

è da ravvisare una lesione dei princìpi costituzionali sopra

richiamati.

6. - Per valutare quale sia la soluzione per ricondurre il sistema

delle nuove contestazioni in sintonia con i princìpi costituzionali

è necessario separare la tematica del "patteggiamento" da quella del

giudizio abbreviato. Il primo, più che essere un rito speciale, è

una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza che

non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali

sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase

del procedimento, compreso il dibattimento. Con la sentenza n. 101

del 1993, la Corte ha affermato che nei casi in cui la inosservanza

del termine per formulare la richiesta di applicazione della pena

"sia stata determinata da un evento non evitabile dall'interessato"

è possibile fare applicazione dell'istituto della restituzione nel

termine; e che, in tale ipotesi, "nulla impedisce che il rito

speciale in esame ( ..) trovi collocazione nel corso del

dibattimento", subendo, tuttavia, "un inevitabile adattamento,

ricavabile dal sistema", nel senso che "sia il consenso delle parti,

sia il controllo del giudice ( ..) dovranno avvenire sulla base del

complesso degli atti fino allora compiuti", che restano pienamente

validi e utilizzabili. Ora, deve riconoscersi che anche nelle

situazioni qui considerate non sussistono ostacoli di carattere

logico-sistematico a che il giudice, eventualmente anche alla ripresa

del dibattimento dopo la sospensione connessa al termine per la

difesa previsto dall'art. 519 cod. proc. pen., accertati i

presupposti di cui si è detto, si pronunci, se del caso previa

separazione dei procedimenti, sulla eventuale richiesta di

applicazione di pena concordata che le parti abbiano avanzato

relativamente alla nuova contestazione.

Con riferimento alla ipotesi della contestazione "tardiva",

comportante una valutazione contenutistica degli atti del

procedimento, non è neppure di ostacolo, ai fini della verifica dei

presupposti di tale meccanismo, la limitata conoscenza degli atti di

indagine da parte del giudice del dibattimento. E ciò in quanto nel

vigente ordinamento processuale è in via ordinaria onere delle

parti, ove ne abbiano interesse, fornire elementi di conoscenza al

giudice, sia che la decisione riguardi il merito del processo ovvero

fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali (artt.

187 e 190 cod. proc. pen.).

7. - Va pertanto dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà

dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento

l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.,

relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in

dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che

già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio

dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e

ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine

alle originarie imputazioni.

Resta naturalmente salva, quanto alle originarie imputazioni,

l'applicabilità dell'art. 448, primo comma, ultimo periodo, cod.

proc. pen., alle condizioni e nei termini da esso previsti. Deve

peraltro essere avvertito che tale conclusione rimane rigorosamente

circoscritta alle specifiche situazioni dedotte dai giudici a quibus,

che riguardano, come precisato, le contestazioni dibattimentali del

fatto diverso e del reato concorrente (in quanto connesso ex art. 12,

primo comma, lettera b), cod. proc. pen.). In particolare, è ad essa

estranea la diversa evenienza della contestazione delle circostanze

aggravanti, non devoluta all'esame di questa Corte.

8. - Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità

prospettato dal Pretore di Venezia in riferimento all'art. 111 Cost.

Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.

516 e 517 cod. proc. pen., nella parte sopra precisata, risultano

superate le questioni relative agli artt. 519, 520 e 446, primo

comma, del medesimo codice.

9. - Quanto al giudizio abbreviato, cui fa riferimento solo

l'ordinanza del Pretore di Venezia, esso si realizza attraverso una

vera e propria "procedura", inconciliabile con quella dibattimentale.

Non potrebbe, quindi, ritenersi scelta costituzionalmente obbligata,

allo stato dell'ordinamento processuale, un simile meccanismo di

trasformazione del rito. A parte l'opinabilità di tale soluzione da

un punto di vista tecnico-sistematico, essa si pone in termini

alternativi ad altre possibili opzioni, attinenti alla sfera della

discrezionalità legislativa, come ad esempio quella di attribuire al

giudice, all'esito del dibattimento, il compito di verificare

l'esistenza dei presupposti di cui si è detto al solo fine di

applicare, nel caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo;

o quella di una preclusione, in tali casi, della nuova contestazione,

con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero

relativamente ad essa.

La questione, per la parte concernente la preclusione al giudizio

abbreviato, va pertanto dichiarata inammissibile, non diversamente da

quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 129 del 1993,

riguardante un caso analogo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517

del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la

facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento

l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura

penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente

contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un

fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento

dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha

tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione

di pena in ordine alle originarie imputazioni;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 520 e 516 del codice di procedura penale,

relativamente alla preclusione al giudizio abbreviato in ordine alle

nuove contestazioni dibattimentali, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Venezia -

sezione distaccata di Chioggia - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

I redattori: SPAGNOLI - FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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