Codice di procedura penale

Art. 516 c.p.p. — Modifica della imputazione

Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. 56 67 Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. 90 90a Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis. 175 210250271

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

56

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1994, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni".

67

La Corte costituzionale, con la sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 530 (G.U. 1a s.s. 3/1/1996 n. 1), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Corte Costituzionale

175

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333 (in G.U. 1ª s.s. 23/12/2009, n. 51), ha disposto "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale".

Corte Costituzionale

210

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 dicembre 2014, n. 273 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/2014, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione".

Corte Costituzionale

250

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2017, n. 206 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione".

Corte costituzionale

271

La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 11 febbraio 2020, n. 14 (in G.U. 1a s.s. 12/02/2020, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Testo vigente dal 13 febbraio 2020

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 516 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 516 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 521 c.p.p. · Art. 522 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 14/2020

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 2020

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. In ogni ipotesi di nuove contestazioni - indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione - all'imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo, risultandone altrimenti violati il principio di eguaglianza e il diritto di difesa. Tale generale principio, già applicato all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 517 cod. proc. pen., in relazione all'istituto della sospensione con messa alla prova, non può che essere esteso all'ipotesi, strutturalmente identica sotto il profilo considerato, di contestazione di un fatto diverso, prevista dalla norma censurata dal Tribunale di Grosseto. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994 ). La scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato costituisce una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2018 ). L'istituto del procedimento con messa alla prova dell'imputato ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019, n. 141 del 2018, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015 ).

    Art. 516 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 206/2017

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione. Il rimettente, indicando specificamente i fatti oggetto dell'imputazione e rilevando che essi incontrovertibilmente presentano connotati materiali difformi da quelli dell'originaria accusa, sì da richiedere la procedura, attivata dal p.m., di modificazione dei capi di imputazione, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell'imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice a quo.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 273/2014

    Ha colpito questo articolo
    5 dicembre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Sono, infatti, estensibili le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva c.d. "fisiologica", volta, cioè, ad adeguare l'imputazione alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. Pur sussistendo un elemento differenziale tra la contestazione del reato concorrente e quella del fatto diverso - potendosi, solo nel primo caso, dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto, mentre nel secondo caso, configurandosi una mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero - ciò non è sufficiente a giustificare la discriminazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto, anche in rapporto alla contestazione "fisiologica" del fatto diverso l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. La disposizione censurata, inoltre, integra una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe conseguente al possibile recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente "occasionali" che determinino la regressione del procedimento, come nel caso in cui, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sussiste, infine, anche con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 517 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 237/2012. - Sulle contestazioni dibattimentali c.d. "tardive" o "patologiche", v. le sentenze nn. 333/2009 e 265/1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il "patteggiamento". - Con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione, v. la sentenza n. 530/1995.

    Art. 516 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2017 al 13 febbraio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 11 febbraio 2020, n. 14 (in G.U. 1a s.s. 12/02/2020, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art516 · fonte del testo

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