Art. 518 c.p.p. — Fatto nuovo risultante dal dibattimento

Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 518 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 518 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 521 c.p.p. · Art. 522 c.p.p.

    Rassegna di settembre 2025, pp. 6, 7 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 146/1997

    Questione infondata
    23 maggio 1997

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 265 del 1994, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al comma 2 del medesimo art. 518, in quanto - posto che la sentenza n. 265 del 1994 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni") ha operato la distinzione tra i casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già risultavano al momento dell'esercizio dell'azione penale; che la contestazione suppletiva del fatto nuovo si riferisce, per definizione, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento", non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio; che il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene conto della specificità di tale situazione, poiché non preclude in via assoluta, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione degli artt. 516 e 517, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi in base al rilievo secondo cui la regola generale, dettata dall'art. 518, comma 2, cod. proc. pen, è che il p.m. proceda nelle forme ordinarie, così dando all'imputato la possibilità di presentare la richiesta di applicazione della pena sin dalle indagini preliminari, e secondo cui, solo se il p.m. ne faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso (che è indice della facoltà di scelta attribuita dalla legge allo stesso), il giudice può autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la conseguente perdita della facoltà di chiedere l'applicazione della pena - i profili di irragionevole disparità di trattamento prospettati non sussistono, in considerazione del fatto che la disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto nuovo e facoltà di chiedere l'applicazione della pena non è assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata dalla richiamata sentenza n. 265 del 1994. - Sent. nn. 593/1990, 316/1992, 129/1993, 41 e 265/1994, 10/1997; ord. nn. 213/1992, 107/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 518 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art518 · fonte del testo

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