Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 265 del 1994, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al comma 2 del medesimo art. 518, in quanto - posto che la sentenza n. 265 del 1994 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni") ha operato la distinzione tra i casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già risultavano al momento dell'esercizio dell'azione penale; che la contestazione suppletiva del fatto nuovo si riferisce, per definizione, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento", non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio; che il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene conto della specificità di tale situazione, poiché non preclude in via assoluta, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione degli artt. 516 e 517, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi in base al rilievo secondo cui la regola generale, dettata dall'art. 518, comma 2, cod. proc. pen, è che il p.m. proceda nelle forme ordinarie, così dando all'imputato la possibilità di presentare la richiesta di applicazione della pena sin dalle indagini preliminari, e secondo cui, solo se il p.m. ne faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso (che è indice della facoltà di scelta attribuita dalla legge allo stesso), il giudice può autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la conseguente perdita della facoltà di chiedere l'applicazione della pena - i profili di irragionevole disparità di trattamento prospettati non sussistono, in considerazione del fatto che la disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto nuovo e facoltà di chiedere l'applicazione della pena non è assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata dalla richiamata sentenza n. 265 del 1994. - Sent. nn. 593/1990, 316/1992, 129/1993, 41 e 265/1994, 10/1997; ord. nn. 213/1992, 107/1993. red.: S. Di Palma
Art. 518 c.p.p. · Art. 3 cost.