Art. 51 — Procedimento disciplinare e notizia del fatto

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina. E' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio e' stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

  • a)e' esercitata l'azione penale;
  • b)e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
  • c)sono effettuati perquisizioni o sequestri;
  • d)sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 51, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide, in via ordinaria, con la rimozione, da parte del professionista, della situazione antigiuridica o, in difetto, con la pronuncia disciplinare di primo grado, restando a tal fine irrilevante la pendenza o la definizione di un contenzioso civile avente ad oggetto i medesimi fatti. (Nella specie, in relazione all'illecito consistito nell'omesso pagamento del compenso al collega domiciliatario, la S.C. ha escluso che la pendenza, prima, e l'avvenuta decisione, poi, di un contenzioso civile con il domiciliatario, relativo alla spettanza dei compensi, rilevasse ai fini della decorrenza della prescrizione, posto che, anche successivamente alla pronuncia, la situazione di inadempimento si era protratta, non essendo intervenuto alcun pagamento, neppure parziale).

    Art. 51 · Art. 56 Legge professionale forense

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 32824/2025

    16 dicembre 2025

    La prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale ex art. 221 c.p.c., bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura).

    Art. 51 · Art. 56 Legge professionale forense

    Rassegna di dicembre 2025, p. 5 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art51 · fonte del testo

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