Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e

519 del codice di procedura penale, come richiamati dagli artt. 563 e

567 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre

1991 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di

Bolzan Francesco, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Treviso, nel procedimento penale a

carico di Bolzan Francesco, con ordinanza del 3 ottobre 1991 (R.O. n.

704 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 446, 516, 519 c.p.p., come richiamati dagli artt. 563 e

567 c.p.p., nella parte in cui non prevedono per l'imputato la

possibilità di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli

artt. 444 e segg. c.p.p., nel caso di modifica della imputazione nel

corso dell'istruttoria dibattimentale;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, risultando

ingiustamente discriminata la posizione degli imputati che nel corso

del dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi da

quelli di cui all'originario capo d'imputazione;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la

compressione del diritto di difesa del quale è esplicazione la

facoltà di avvalersi dei riti speciali previsti dall'ordinamento;

c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché

verrebbero frustrate le finalità speciali preventive della pena che

trovano concreta attuazione nel riconoscimento all'imputato della

facoltà di ricorrere al patteggiamento;

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione

rilevando che la peculiarità del rito di cui agli artt. 444 e segg.

c.p.p. consiste nell'applicazione di una pena concordata dalle parti

quale corrispettivo della rinuncia al dibattimento e che rientra tra

le valutazioni sulle quali si fonda la scelta del rito la evenienza

della modificazione dell'imputazione a seguito della istruttoria

dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale

penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova;

Considerato che il rito speciale di cui agli artt. 444 e segg.

c.p.p. ha come peculiarità, in stretto collegamento, la rinuncia da

parte dell'imputato al dibattimento con l'assunzione del conseguente

rischio e la concessione del beneficio della riduzione della pena

quale incentivo per la scelta del detto rito;

che il termine per avanzare la domanda di applicazione della

pena su richiesta delle parti è logicamente individuato nella

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dopo la

quale non sarebbero più giustificati i benefici concessi

all'imputato né dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il

dibattimento, né dalle scelte fatte dall'imputato, e non

risulterebbe realizzata la finalità dell'istituto di assicurare la

rapida definizione del maggior numero di processi (sentt. nn. 277 e

593 del 1990; ordd. n. 355 e 421 del 1990);

che, come ha osservato l'Avvocatura Generale dello Stato,

rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai

fini della determinazione alla scelta del rito la evenienza della

modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria

dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale

penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova,

mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi

sufficienti per la formulazione dell'accusa e il rinvio al giudizio;

che in tale situazione non sussiste la denunciata disparità di

trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento

e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni

non omogenee; non è compresso il diritto alla difesa e non risultano

frustrate le finalità della pena non connesse al c.d.

patteggiamento;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura

penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563

e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso

di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria

dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richiedere

l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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