Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 518 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996

dal pretore di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di

Pochettino Cristiano, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 il pretore di Pinerolo

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 518 del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di

richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma

dell'art. 444 c.p.p., in relazione al fatto nuovo risultante dal

dibattimento la cui contestazione venga autorizzata in udienza".

Premette in fatto il rimettente che nel corso del dibattimento il

pubblico ministero, a seguito delle dichiarazioni rese dall'imputato

in sede di esame, ha chiesto di essere autorizzato alla contestazione

nei suoi confronti di un fatto nuovo (originariamente contestato al

solo coimputato); l'imputato ha dichiarato di voler prestare il

proprio consenso a condizione di poter definire il giudizio, per la

parte relativa al fatto nuovo, con richiesta di applicazione ex art.

444 del codice di procedura penale e ha contestualmente proposto

istanza di "patteggiamento", cui il pubblico ministero ha aderito.

Il pretore osserva che l'art. 518 cod. proc. pen. non contempla la

facoltà dell'imputato di richiedere al giudice l'applicazione di

pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al fatto

nuovo contestato in udienza, sicché la richiesta di applicazione

della pena formulata in giudizio dall'imputato non potrebbe trovare

accoglimento, né potrebbe essere autorizzata la contestazione in

udienza del fatto nuovo, avendo l'imputato subordinato il suo

consenso alla possibilità di accedere al "patteggiamento"; e ciò -

sottolinea il rimettente - anche se il pubblico ministero ha

acconsentito al rito semplificato e la richiesta dell'imputato

potrebbe trovare accoglimento in quanto conforme ai presupposti

richiesti dall'art. 444 cod. proc. pen.

Il giudice a quo, pur dando atto che la Corte costituzionale ha

già esaminato nella sentenza n. 41 del 1994 la specifica ipotesi di

contestazione dibattimentale del fatto nuovo affermando che non vi è

contrasto fra la preclusione alla facoltà di richiedere in questa

ipotesi l'applicazione concordata della pena e gli articoli 3 e 24

Cost., ritiene siano prospettabili, con riferimento all'art. 3

Cost., nuovi dubbi di legittimità della disciplina per

l'irragionevole disparità di trattamento tra la situazione

dell'imputato al quale, per effetto della successiva sentenza n. 265

del 1994, è consentito formulare richiesta di "patteggiamento" in

relazione a un fatto diverso o a un reato concorrente contestati in

udienza ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. e quella non

dissimile dell'imputato al quale tale facoltà è negata in ordine al

fatto nuovo. Ad avviso del rimettente, infatti, una volta che con

tale pronuncia è stata introdotta la possibilità rispetto al fatto

diverso e al reato concorrente di richiedere l'applicazione della

pena anche a dibattimento iniziato, "non appare più ragionevole (e,

dunque, viola l'art. 3 Cost.) la preclusione all'adozione di tale

rito semplificato nell'analogo caso di contestazione del fatto nuovo

laddove tale preclusione si traduca in un inutile (ed irrazionale)

dispendio di energie processuali". Di qui l'ulteriore pregiudizio

alla speditezza e celerità del procedimento indicato dal giudice a

quo come secondo profilo di illegittimità della norma impugnata.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che nell'ordinanza di rimessione non vengono

prospettati profili di costituzionalità sostanzialmente diversi da

quelli già oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza n.

41 del 1994 e osserva che la peculiarità delle situazioni prese in

esame dalla Corte nella successiva sentenza n. 265 del 1994 non

costituisce motivo sufficiente di deroga alla regola generale, allora

affermata dalla Corte, secondo cui il pubblico ministero deve

procedere nelle forme ordinarie, "salva soltanto la facoltà

dell'imputato presente di prestare il proprio consenso - ma con ogni

valutazione conseguenziale a suo carico - alla contestazione

immediata".

Sulla presunta irragionevolezza della norma impugnata sotto il

profilo del danno alla speditezza del procedimento, l'Avvocatura

rileva, richiamando ancora la sentenza n. 41 del 1994, che la Corte

ha affermato che non è di per sé irragionevole "che il legislatore,

una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non

derogare al termine stabilito in via generale dall'art. 446, comma 1,

c.p.p.". Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Pinerolo ha per oggetto l'art. 518 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di

presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art.

444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il

giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al

comma 2 del medesimo art. 518.

Ad avviso del pretore rimettente, tale omissione contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del

tutto analoghe, disciplinate rispettivamente dagli articoli 516 e 517

cod. proc. pen., di contestazione del fatto diverso e del reato

concorrente, per le quali la facoltà di chiedere l'applicazione

della pena è stata riconosciuta dalla sentenza n. 265 del 1994. La

disciplina censurata provocherebbe inoltre "un'ingiustificabile

dilatazione dei tempi processuali e un irragionevole aggravio

dell'attività giudiziaria", in quanto, ove l'imputato non abbia

prestato il consenso alla contestazione del fatto nuovo perché

intende usufruire dell'istituto dell'applicazione della pena, a norma

dell'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve

procedere nelle forme ordinarie.

2. - La questione è infondata. Al riguardo, debbono essere

richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte,

da un lato nella sentenza n. 265 del 1994, a cui ha fatto riferimento

il pretore rimettente, e nelle precedenti sentenze sugli articoli 516

e 517 del codice di procedura penale, dall'altro nella sentenza n.

41 del 1994, che aveva dichiarato infondata analoga questione di

legittimità dell'art. 518, comma 2, cod. proc. pen.

3. - Iniziando l'esame da quest'ultima sentenza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 518, comma 2, cod. proc. pen.,

era stata allora sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24

Cost., sulla base di profili solo in parte coincidenti con quelli

prospettati nel presente giudizio.

Con riferimento all'art. 3 Cost., il giudice rimettente aveva

denunciato l'irragionevole disparità di trattamento tra la

situazione dell'imputato che, prestando il suo consenso alla

contestazione del fatto nuovo, perde la possibilità di accedere al

rito semplificato dell'applicazione della pena, e quella, non

dissimile, dell'imputato che, avendo optato per il separato giudizio,

può usufruire in quella sede del rito disciplinato dagli articoli

444 e seguenti cod. proc. pen. La Corte aveva allora rilevato che, in

caso di contestazione del fatto nuovo, la regola generale enunciata

nell'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., è che il pubblico ministero

proceda con le forme ordinarie, iniziando un nuovo procedimento

relativo alla nuova fattispecie, nel corso del quale l'imputato

avrebbe potuto eventualmente ricorrere all'applicazione della pena su

richiesta; soltanto nel caso in cui l'imputato, presente, avesse

prestato il consenso alla contestazione suppletiva, si sarebbe

verificata la conseguente rinuncia al rito semplificato. Poiché le

due situazioni erano frutto di "una libera opzione di scelta

difensiva operata dall'imputato", la Corte aveva escluso qualsiasi

ingiustificata disparità di trattamento.

La questione era stata dichiarata infondata anche sotto il profilo

della violazione del diritto di difesa, in base alla ragione

assorbente che, essendo il consenso dell'imputato condizione

indispensabile alla contestazione del fatto in udienza, il diritto di

difesa era comunque garantito, poiché la scelta tra il nuovo

procedimento, con la conseguente possibilità di ricorrere

all'applicazione della pena, e l'accettazione della contestazione,

con conseguente rinuncia al rito semplificato, è rimessa alla libera

valutazione della soluzione ritenuta più confacente alla difesa

dell'imputato.

Le considerazioni allora svolte, specie se correlate al percorso

della giurisprudenza costituzionale relativo agli articoli 516 e 517

cod. proc. pen., conservano validità anche ai fini della decisione

della questione portata oggi all'esame della Corte.

4. - Circa i rapporti tra applicazione della pena e contestazione

del fatto diverso e del reato concorrente, la giurisprudenza di

questa Corte si pone in termini di sostanziale continuità tra le

decisioni che avevano precedentemente respinto la relativa questione

di legittimità e la sentenza di accoglimento n. 265 del 1994.

Tra le sentenze e le ordinanze pronunciate prima del 1994 (sentenze

nn. 593 del 1990, 316 del 1992, 129 del 1993, ordinanze nn. 213 del

1992 e 107 del 1993), la sentenza più recente sintetizza

l'orientamento sino ad allora seguito. La preclusione all'ammissione

ai riti alternativi (applicazione della pena e giudizio abbreviato)

in caso di contestazione dibattimentale suppletiva non è affatto

irragionevole, in quanto si tratta di un'evenienza non infrequente e

non imprevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra

l'imputazione originaria e il reato connesso; evenienza peraltro

preclusa ove l'imputato operi tempestivamente la scelta di chiedere

uno dei riti alternativi, rinunciando al dibattimento. Il rischio

della contestazione suppletiva dibattimentale rientra quindi nel

calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere i riti

semplificati, ovvero a rinunciarvi, onde egli non ha che da

addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta.

Questa linea interpretativa non risulta disattesa neppure dalla

sentenza di accoglimento n. 265 del 1994. Gli articoli 516 e 517 cod.

proc. pen. sono stati infatti dichiarati illegittimi, nella parte in

cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice

del dibattimento l'applicazione della pena relativamente al fatto

diverso o al reato concorrente, solo "quando la nuova contestazione

concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al

momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha

tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione

della pena in ordine alle originarie imputazioni". In tali situazioni

non è infatti possibile rinvenire "alcun profilo di inerzia

dell'imputato e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle

conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato"; al

contrario, "la libera determinazione dell'imputato verso i riti

speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la

condotta processuale del pubblico ministero", derivanti "o dalla

erroneità dell'imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua

incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso)".

A differenza delle ipotesi in cui la contestazione suppletiva è

riconducibile a elementi nuovi emergenti dall'istruzione

dibattimentale, in tali situazioni non può parlarsi - conclude la

sentenza sul punto - "di una libera assunzione del rischio del

dibattimento da parte dell'imputato"; con l'ovvia conseguenza che

deve essergli riconosciuta la facoltà di essere ammesso a chiedere

l'applicazione della pena in ordine al fatto diverso o al reato

concorrente.

5. - La distinzione operata dalla sentenza n. 265 del 1994 tra i

casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito

dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della

contestazione suppletiva già risultavano al momento dell'esercizio

dell'azione, indica la via di soluzione anche della questione di

legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 518

cod. proc. pen.

In primo luogo, la contestazione suppletiva del fatto nuovo si

riferisce per definizione, come emerge dalla stessa lettera della

norma in esame, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento",

non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio.

Da un lato, dunque, l'imputato non aveva potuto tenere conto di tale

evenienza nell'operare le proprie scelte difensive in ordine ai riti

alternativi; dall'altro, la mancata tempestiva contestazione nel

momento dell'esercizio dell'azione penale non è addebitabile ad

anomalie della condotta processuale del pubblico ministero.

Il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene appunto conto

della specificità di tale situazione, in quanto non preclude in via

assoluta, a differenza di quanto previsto nella formulazione

originaria degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., la facoltà di

avvalersi dei riti alternativi. Al contrario, la regola generale

dettata dall'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., è che il pubblico

ministero proceda nelle forme ordinarie, così dando all'imputato la

possibilità di presentare la richiesta di applicazione della pena

sin dalle indagini preliminari. Solo se il pubblico ministero ne

faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso, il giudice può

autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la

conseguente perdita della facoltà di chiedere l'applicazione della

pena. L'imputato è quindi arbitro di decidere se usufruire della

facoltà di essere ammesso all'applicazione della pena su richiesta,

ovvero se rinunciarvi, accettando la contestazione dibattimentale del

fatto nuovo.

Le censure di irragionevole disparità di trattamento prospettate

dal giudice rimettente risultano pertanto infondate, in quanto la

disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto

nuovo e facoltà di chiedere l'applicazione della pena non è

assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e

del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata

dalla sentenza n. 265 del 1994.

Al riguardo, è opportuno tenere presente che, con specifico

riferimento al giudizio abbreviato, tale soluzione era già stata

adombrata dalla sentenza n. 316 del 1992, che aveva appunto rilevato

che "la disciplina delle nuove contestazioni è, nel sistema del

codice, razionalmente differenziata, dato che, ove si tratti di fatto

"nuovo", la sua contestazione nello stesso dibattimento è possibile

solo se l'imputato vi consente: sì che, occorrendo altrimenti

procedersi nelle forme ordinarie, la richiesta per esso del giudizio

abbreviato resta possibile".

6. - Infondate sono pure le ulteriori censure prospettate dal

giudice rimettente in ordine all'ingiustificabile dilatazione dei

tempi processuali e all'irragionevole aggravio dell'attività

giudiziaria che deriverebbero dalla disciplina denunciata: i valori

della speditezza e dell'economia processuale non trovano, infatti,

diretto riconoscimento costituzionale, salvi i casi in cui la

disciplina determini il rischio di paralisi del processo (v. da

ultimo sentenza n. 10 del 1997), ovvero comporti un irragionevole e

ingiustificato trattamento deteriore in danno dell'imputato.

Situazioni che, per le considerazioni sopra svolte, non ricorrono nel

caso in esame, ove all'imputato che non abbia prestato il consenso

alla contestazione suppletiva è offerta l'opportunità di presentare

richiesta di applicazione della pena sin dalle prime battute delle

indagini preliminari disposte dal pubblico ministero in ordine al

fatto nuovo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 518 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Pinerolo,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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